Art. 270 — Sbarco di dotazioni di bordo dalle navi
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Le dotazioni di bordo che si sbarcano dalle navi italiane e straniere nei porti dello Stato si considerano estere agli effetti doganali. La predetta disposizione non si applica quando venga dimostrato che si tratti di prodotti, macchinari o materiali precedentemente immessi in consumo a norma del precedente articolo, secondo comma; in tali casi devono essere revocate le agevolazioni eventualmente accordate all'atto della immissione in consumo, a meno che la nuova destinazione dei prodotti, macchinari e materiali sbarcati non dia titolo al mantenimento delle agevolazioni stesse.
Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva