Art. 270Sbarco di dotazioni di bordo dalle navi

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Le dotazioni di bordo che si sbarcano dalle navi italiane e straniere nei porti dello Stato si considerano estere agli effetti doganali. La predetta disposizione non si applica quando venga dimostrato che si tratti di prodotti, macchinari o materiali precedentemente immessi in consumo a norma del precedente articolo, secondo comma; in tali casi devono essere revocate le agevolazioni eventualmente accordate all'atto della immissione in consumo, a meno che la nuova destinazione dei prodotti, macchinari e materiali sbarcati non dia titolo al mantenimento delle agevolazioni stesse.

Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art270 · fonte su Normattiva