Art. 334Estinzione dei delitti di contrabbando punibili con la sola multa

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Per i delitti di contrabbando punibili con la sola pena della multa, l'amministrazione doganale puo' consentire che il colpevole effettui il pagamento, oltre che del tributo dovuto, di una somma non inferiore al doppio e non superiore al decuplo del tributo stesso, da determinarsi dall'amministrazione medesima. Il pagamento della somma anzidetta e del tributo estingue il reato. L'estinzione del reato non impedisce l'applicazione della confisca, la quale e' disposta con provvedimento dell'amministrazione doganale.

Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art334 · fonte su Normattiva