Art. 59 — (L) Laboratori (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 20)
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Agli effetti del presente testo unico sono considerati laboratori ufficiali:
- a)i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle facolta' di ingegneria e delle facolta' o istituti universitari di architettura;
- b)il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di protezione civile (Roma);
- b-bis)il laboratorio dell'Istituto sperimentale di rete ferroviaria italiana spa;
- b-ter)il Centro sperimentale dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) di Cesano (Roma), autorizzando lo stesso ad effettuare prove di crash test per le barriere metalliche. ((Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)), sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, puo' autorizzare con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare prove su materiali da costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce. L'attivita' dei laboratori, ai fini del presente capo, e' servizio di pubblica utilita'.
Testo vigente dal 13 luglio 2011 al 28 dicembre 2011 · versione 26 su Normattiva