Art. 59(L) Laboratori (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 20)

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Agli effetti del presente testo unico sono considerati laboratori ufficiali:

  • a)i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle facolta' di ingegneria e delle facolta' o istituti universitari di architettura;
  • b)il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di protezione civile (Roma);
  • b-bis)il laboratorio dell'Istituto sperimentale di rete ferroviaria italiana spa;
  • b-ter)il Centro sperimentale dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) di Cesano (Roma), autorizzando lo stesso ad effettuare prove di crash test per le barriere metalliche. (( Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' autorizzare, con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare:
  • a)prove sui materiali da costruzione;
  • b)LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134;
  • c)prove di laboratorio su terre e rocce. )) L'attivita' dei laboratori, ai fini del presente capo, e' servizio di pubblica utilita'.

Testo vigente dal 12 agosto 2012 al 18 giugno 2019 · versione 29 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380~art59 · fonte su Normattiva