Art. 59 — (L) Laboratori (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 20)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 dicembre 2011 al 12 agosto 2012. Leggi il testo vigente →
Agli effetti del presente testo unico sono considerati laboratori ufficiali:
- a)i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle facolta' di ingegneria e delle facolta' o istituti universitari di architettura;
- b)il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di protezione civile (Roma);
- b-bis)il laboratorio dell'Istituto sperimentale di rete ferroviaria italiana spa;
- b-ter)il Centro sperimentale dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) di Cesano (Roma), autorizzando lo stesso ad effettuare prove di crash test per le barriere metalliche. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ((...)) puo' autorizzare con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare prove su materiali da costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce. L'attivita' dei laboratori, ai fini del presente capo, e' servizio di pubblica utilita'.
Testo vigente dal 28 dicembre 2011 al 12 agosto 2012 · versione 28 su Normattiva