Art. 20

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[1]Reclamo - Termini di decadenza - Azione giudiziaria

[2]Il reclamo per oggetti o somme affidati all'Amministrazione o per ottenere le indennita' o i rimborsi previsti dal presente decreto deve essere presentato, sotto pena di decadenza, nel termine perentorio stabilito per i singoli servizi. Salvo quanto previsto dal successivo art. 21 l'azione giudiziaria contro l'Amministrazione per i servizi postali, di bancoposta e delle telecomunicazioni regolati con il presente decreto non puo' essere proposta se prima non sia stato presentato reclamo in via amministrativa a norma del comma precedente e non siano trascorsi sei mesi ove entro tale termine l'Amministrazione non abbia provveduto. L'azione stessa si prescrive in tre anni.

Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 24 gennaio 1991 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art20 · fonte su Normattiva