Art. 8
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[1]Tariffe per i servizi postali, di bancoposta e di telecomunicazioni internazionali
[2]Le tariffe per i servizi postali e di bancoposta internazionali sono stabilite dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, in base alle convenzioni internazionali o agli accordi con le amministrazioni estere interessate. Con uguale provvedimento sono stabilite le tariffe per i servizi internazionali di telecomunicazioni per la quota-parte terminale o di transito.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva