Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Thema decidendum - Ricognizione dell'oggetto del giudizio incidentale - Restrizione da parte della Corte alla sola disposizione attinta dalle censure.
L'oggetto della questione incidentale di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Napoli censurando - per disparità di trattamento rispetto ai parlamentari - la sospensione dalla carica dei consiglieri regionali in caso di condanna non definitiva, può essere limitato al solo art. 8, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 235 del 2012, che tale sospensione prevede, nessuna doglianza essendo invece riferita all'art. 7, comma 1, lett, c), del d.lgs. n. 235 del 2012 (erroneamente indicato dal rimettente come art. 7, comma 1, lett. c, della legge n. 190 del 2012), che elenca i reati ostativi alla candidabilità alle elezioni regionali ed al quale l'art. 8, comma 1, lett. a), fa richiamo.
Riguarda ancheart. 8 Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilita' e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190. (13G00006)
Elezioni - Norme del d.lgs. n. 235 del 2012 (c.d. "legge Severino") - Cariche elettive presso le Regioni e gli enti locali - Sospensione di diritto in caso di condanna non definitiva per determinati reati - Applicabilità anche in relazione a reati commessi prima dell'entrata in vigore del medesimo d.lgs. - Denunciata violazione del principio di irretroattività delle pene - Insussistenza, non avendo la sospensione carattere di misura punitiva - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 1, lett. c), 8, comma 1, e 11, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 235 del 2012, censurati dalla Corte d'appello di Bari e dal Tribunale di Napoli - in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost. - in quanto, nel prevedere la sospensione dalle cariche elettive regionali e locali in caso di condanna non definitiva per alcuni reati, non ne escludono l'applicabilità per le condanne relative a reati consumati prima dell'entrata in vigore del medesimo d.lgs. Il principio di irretroattività valido per le pene e per le misure amministrative di carattere punitivo-afflittivo non è predicabile nei confronti delle disposizioni censurate, per il carattere non punitivo di quanto in esse previsto. Deve infatti escludersi che le misure della incandidabilità, della decadenza e della sospensione abbiano carattere sanzionatorio, rappresentando esse solo conseguenze del venir meno di un requisito soggettivo per l'accesso alle cariche considerate. La sospensione dalla carica, in particolare, risponde ad esigenze proprie della funzione amministrativa e della pubblica amministrazione presso cui il soggetto colpito presta servizio e, trattandosi di sospensione, costituisce misura sicuramente cautelare. ( Precedenti citati: sentenze n. 236 del 2015, n. 25 del 2002, n. 206 del 1999 e n. 295 del 1994 ). Anche con riguardo alle misure sanzionatorie diverse dalle pene in senso stretto, sussiste l'esigenza della prefissione ex lege di rigorosi criteri di esercizio del potere relativo all'applicazione (o alla non applicazione) di esse. ( Precedente citato: sentenza n. 447 del 1988 ). La necessità che sia la legge a configurare, con sufficienza adeguata alla fattispecie, i fatti da punire risulta pur sempre ricavabile anche per le sanzioni amministrative dall'art. 25, secondo comma, Cost. ( Precedente citato: sentenza n. 78 del 1967 ). Il principio, desumibile dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, secondo cui tutte le misure di carattere punitivo-afflittivo devono essere soggette alla medesima disciplina della sanzione penale in senso stretto è desumibile anche dall'art. 25, secondo comma, Cost., il quale - data l'ampiezza della sua formulazione ("Nessuno può essere punito...") - può essere interpretato nel senso che ogni intervento sanzionatorio, il quale non abbia prevalentemente la funzione di prevenzione criminale (e quindi non sia riconducibile - in senso stretto - a vere e proprie misure di sicurezza), è applicabile soltanto se la legge che lo prevede risulti già vigente al momento della commissione del fatto sanzionato. ( Precedenti citati: sentenze n. 104 del 2014 e n. 196 del 2010 ).
Riguarda ancheart. 8 Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilita' e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190. (13G00006)art. 11 Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilita' e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190. (13G00006)
Elezioni - Norme del d.lgs. n. 235 del 2012 (c.d. "legge Severino") - Cariche politiche presso le Regioni e gli enti locali - Sospensione di diritto in caso di condanna non definitiva per determinati reati - Applicabilità anche in relazione a reati commessi prima dell'entrata in vigore del medesimo d.lgs. - Denunciata violazione del principio di irretroattività delle sanzioni qualificabili come penali in base alla CEDU - Insussistenza, non avendo la sospensione carattere di pena in senso convenzionale - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 1, lett. c), 8, comma 1, e 11, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 235 del 2012, censurati dalla Corte d'appello di Bari e dal Tribunale di Napoli - in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. (in relazione all'art. 7 della CEDU) - in quanto, nel prevedere la sospensione dalle cariche elettive regionali e locali in caso di condanna non definitiva per alcuni reati, non ne escludono l'applicabilità per le condanne relative a reati consumati prima dell'entrata in vigore del medesimo d.lgs. La sospensione prevista dalle norme censurate non corrisponde ad alcuno dei criteri identificativi della nozione di "pena" in senso convenzionale (c.d. criteri "Engel") coniati dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, dal momento che non ha natura penale nel diritto interno, non ha funzione punitiva-deterrente nei confronti dell'autore dell'illecito ed è priva del connotato di "speciale" gravità necessario per assimilarla, sul piano della afflittività, a una sanzione penale o amministrativa. Dal quadro delle garanzie apprestate dalla CEDU, come interpretate dalla Corte di Strasburgo, non è dunque ricavabile un vincolo ad assoggettare una misura amministrativa cautelare, quale la sospensione in esame, al divieto convenzionale di retroattività della legge penale; mentre è compatibile con quel quadro la soluzione adottata dal legislatore italiano con la finalità di evitare che la permanenza in carica di chi sia stato condannato anche in via non definitiva per determinati reati che offendono la pubblica amministrazione possa comunque incidere sugli interessi costituzionali protetti dall'art. 97, secondo comma, Cost. (che affida al legislatore il compito di organizzare i pubblici uffici in modo che siano garantiti il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione) e dall'art. 54, secondo comma, Cost. (che impone ai cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche "il dovere di adempierle con disciplina ed onore"). Spetta alla Corte costituzionale valutare come ed in qual misura il prodotto dell'interpretazione della Corte europea dei diritti dell'uomo si inserisca nell'ordinamento costituzionale italiano. La norma CEDU, nel momento in cui va ad integrare il primo comma dell'art. 117 Cost., da questo ripete il suo rango nel sistema delle fonti, con tutto ciò che segue, in termini di interpretazione e bilanciamento, che sono le ordinarie operazioni cui la Corte costituzionale è chiamata in tutti i giudizi di sua competenza. In altri termini, spetta alla Corte costituzionale di apprezzare la giurisprudenza europea formatasi sulla norma conferente, in modo da rispettarne la sostanza, ma con un margine di apprezzamento e di adeguamento che le consenta di tener conto delle peculiarità dell'ordinamento giuridico in cui la norma convenzionale è destinata a inserirsi. ( Precedenti citati: sentenze n. 193 del 2016, n. 236 del 2011, n. 311 del 2009 e n. 317 del 2009 ).
Riguarda ancheart. 8 Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilita' e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190. (13G00006)art. 11 Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilita' e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190. (13G00006)
Elezioni - Norme del d.lgs. n. 235 del 2012 (c.d. "legge Severino") - Cariche elettive presso le Regioni e gli enti locali - Sospensione di diritto in caso di condanna non definitiva per determinati reati - Applicabilità anche in relazione a reati commessi prima dell'entrata in vigore del medesimo d.lgs. - Denunciata limitazione retroattiva del diritto di elettorato passivo - Ipotizzata "costituzionalizzazione" del principio di irretroattività della legge che disciplini diritti fondamentali - Esclusione - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 1, lett. c), 8, comma 1, e 11, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 235 del 2012, censurati dal Tribunale di Napoli - in riferimento agli artt. 2, 4, secondo comma, 51, primo comma, e 97, secondo comma, Cost. - in quanto, non escludendo l'applicazione della sospensione di diritto dalle cariche elettive regionali e locali in relazione ai reati consumati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 235 del 2012, violerebbero il fisiologico limite della irretroattività (art. 11 delle preleggi) entro cui il legislatore può disciplinare il diritto di elettorato passivo, assunto come diritto fondamentale. Come rilevato in precedente pronuncia di rigetto di analoga questione, è infondata la tesi (sostenuta dal rimettente) della "costituzionalizzazione" del principio di irretroattività in tutti i casi in cui la Costituzione riserva alla legge la disciplina di diritti inviolabili. ( Precedente specifico citato: sentenza n. 236 del 2015 ). In base alla giurisprudenza costituzionale, al di fuori dell'ambito di applicazione dell'art. 25, secondo comma, Cost., le leggi possono retroagire, rispettando una serie di limiti che attengono alla salvaguardia, tra l'altro, di fondamentali valori di civiltà giuridica posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza e di eguaglianza, la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto e il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario. ( Precedenti citati: sentenze n. 236 del 2015 e n. 156 del 2007 ).
Riguarda ancheart. 8 Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilita' e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190. (13G00006)art. 11 Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilita' e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190. (13G00006)
Thema decidendum - Ricognizione dell'oggetto del giudizio incidentale - Restrizione da parte della Corte alla sola disposizione direttamente applicabile nei giudizi a quibus - Esclusione delle norme indicate come tertium comparationis e di quelle non direttamente attinte dalle censure.
L'oggetto della questione incidentale di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d'appello di Bari e dal Tribunale di Napoli censurando la mancata previsione di una soglia di pena - analoga a quella stabilita ai fini dell'incandidabilità dei parlamentari - per la sospensione dalla carica dei consiglieri regionali in caso di condanna non definitiva, va circoscritto all'art. 8, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 235 del 2012, direttamente applicabile nei giudizi a quibus (nei quali si controverte di sospensioni derivanti da condanne non definitive), dovendo escludersi che siano oggetto di censura anche gli artt. 1, comma 1, lett. b), e 7, comma 1, lett. c), del medesimo d.lgs., giacché il primo, recando la disciplina applicabile ai parlamentari nazionali ed europei, funge da tertium comparationis, mentre il secondo - in tema di incandidabilità da condanna definitiva - rileva solo come norma alla quale il citato art. 8 rinvia per individuare le cariche soggette alla sospensione e i reati per i quali la condanna non definitiva fa scattare tale misura.
Riguarda ancheart. 8 Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilita' e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190. (13G00006)art. 1 Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilita' e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190. (13G00006)