Art. 1 — Definizioni
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Nel presente decreto legislativo si intendono per:
- a)"legge fallimentare": il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni;
- b)"Testo Unico bancario" (T.U. bancario): il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni;
- c)"CONSOB": la Commissione nazionale per le societa' e la borsa;
- d)"ISVAP": l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
- e)"societa' di intermediazione mobiliare" (SIM): l'impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale e direzione generale in Italia;
- f)"impresa di investimento comunitaria": l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale e direzione generale in un medesimo Stato comunitario, diverso dall'Italia;
- g)"impresa di investimento extracomunitaria": l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale in uno Stato extracomunitario;
- h)"imprese di investimento": le SIM e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie;
- i)"societa' di investimento a capitale variabile" (SICAV): la societa' per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni;
- j)"fondo comune di investimento": il patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralita' di partecipanti, gestito in monte; il patrimonio del fondo, sia aperto che chiuso, puo' essere raccolto mediante una o piu' emissioni di quote;
- k)"fondo aperto": il fondo comune di investimento i cui partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi tempo, il rimborso delle quote secondo le modalita' previste dalle regole di funzionamento del fondo;
- l)"fondo chiuso": il fondo comune di investimento in cui il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate;
- m)"organismi di investimento collettivo del risparmio" (OICR): i fondi comuni di investimento e le SICAV;
- n)"gestione collettiva del risparmio": il servizio che si realizza attraverso:
- 1)la promozione, istituzione e organizzazione di fondi comuni d'investimento e l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti;
- 2)la gestione del patrimonio di OICR, di propria o altrui istituzione, mediante l'investimento avente ad oggetto strumenti finanziari, crediti, o altri beni mobili o immobili;
- o)"societa' di gestione del risparmio" (SGR): la societa' per azioni con sede legale e direzione generale in Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio;
- o-bis)"societa' di gestione armonizzata": la societa' con sede legale e direzione generale in uno Stato membro diverso dall'Italia, autorizzata ai sensi della direttiva in materia di organismi di investimento collettivo, a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio;
- p)"societa' promotrice": la SGR che svolge l'attivita' indicata nella lettera n), numero 1);
- q)"gestore": la SGR che svolge l'attivita' indicata nella lettera n), numero 2);
- r)"soggetti abilitati": le imprese di investimento, le SGR, le societa' di gestione armonizzate, le SICAV nonche' gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario e le banche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento;
- s)"servizi ammessi al mutuo riconoscimento": i servizi elencati nelle sezioni A e C della tabella allegata al presente decreto, autorizzati nello Stato comunitario d'origine;
- t)"offerta al pubblico di prodotti finanziari": ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari offerti cosi' da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati;
- u)"prodotti finanziari": gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari;
- v)"offerta pubblica di acquisto o di scambio": ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di soggetti superiore a quello indicato nel regolamento previsto dall'articolo 100 nonche' di ammontare complessivo superiore a quello indicato nel medesimo regolamento;
- w)"emittenti quotati": i soggetti italiani o esteri che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani;
- w-bis)"prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione": le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III e V di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
- w-ter)"mercato regolamentato": un mercato quale definito dall'articolo 4, punto 14, della direttiva 2004/39/CE del 21 aprile 2004. Per "strumenti finanziari" si intendono:
- a)le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali;
- b)le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali;
- b-bis)gli strumenti finanziari, negoziabili sul mercato dei capitali, previsti dal codice civile;
- c)le quote di fondi comuni di investimento;
- d)i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario;
- e)qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici;
- f)i contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- g)i contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi di interesse, su valute, su merci nonche' su indici azionari (equity swaps), anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- h)i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, a valute, a merci e ai relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- i)i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, nonche' i contratti di opzione su valute, su tassi d'interesse, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- j)le combinazioni di contratti o di titoli indicati nelle precedenti lettere. Per "strumenti finanziari derivati" si intendono gli strumenti finanziari previsti dal comma 2, lettere f), g), h), i) e j). I mezzi di pagamento non sono strumenti finanziari. Per "servizi di investimento" si intendono le seguenti attivita', quando hanno per oggetto strumenti finanziari:
- a)negoziazione per conto proprio;
- b)negoziazione per conto terzi;
- c)collocamento, con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
- d)gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;
- e)ricezione e trasmissione di ordini nonche' mediazione. Per "servizi accessori" si intendono:
- a)la custodia e amministrazione di strumenti finanziari;
- b)la locazione di cassette di sicurezza;
- c)la concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto che concede il finanziamento;
- d)la consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonche' la consulenza e i servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese;
- e)i servizi connessi all'emissione o al collocamento di strumenti finanziari, ivi compresa l'organizzazione e la costituzione di consorzi di garanzia e collocamento;
- f)la consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari;
- g)l'intermediazione in cambi, quando collegata alla prestazione di servizi d'investimento. Per 'partecipazioni' si intendono le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque quelli previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo ed agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione e ai suoi componenti. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al collegio sindacale, ai sindaci e all'organo che svolge la funzione di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione e ai loro componenti.
Testo vigente dal 24 aprile 2007 al 1 novembre 2007 · versione 23 su Normattiva