Art. 1Definizioni

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 settembre 2010 al 13 maggio 2012. Leggi il testo vigente →

Nel presente decreto legislativo si intendono per:

  • a)"legge fallimentare": il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni;
  • b)"Testo Unico bancario" (T.U. bancario): il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni;
  • c)"CONSOB": la Commissione nazionale per le societa' e la borsa;
  • d)"ISVAP": l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
  • e)"societa' di intermediazione mobiliare" (SIM): l'impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario, autorizzata a svolgere servizi o attivita' di investimento, avente sede legale e direzione generale in Italia;
  • f)"impresa di investimento comunitaria": l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o attivita' di investimento, avente sede legale e direzione generale in un medesimo Stato comunitario, diverso dall'Italia;
  • g)"impresa di investimento extracomunitaria": l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o attivita' di investimento, avente sede legale in uno Stato extracomunitario;
  • h)"imprese di investimento": le SIM e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie;
  • i)"societa' di investimento a capitale variabile" (SICAV): la societa' per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni;
  • j)"fondo comune di investimento": il patrimonio autonomo raccolto, mediante una o piu' emissione di quote, tra una pluralita' di investitori con la finalita' di investire lo stesso sulla base di una predeterminata politica di investimento; suddiviso in quote di pertinenza di una pluralita' di partecipanti; gestito in monte, nell'interesse dei partecipanti e in autonomia dai medesimi;
  • k)"fondo aperto": il fondo comune di investimento i cui partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi tempo, il rimborso delle quote secondo le modalita' previste dalle regole di funzionamento del fondo;
  • l)"fondo chiuso": il fondo comune di investimento in cui il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate;
  • m)"organismi di investimento collettivo del risparmio" (OICR): i fondi comuni di investimento e le SICAV;
  • n)"gestione collettiva del risparmio": il servizio che si realizza attraverso:
  • 1)la promozione, istituzione e organizzazione di fondi comuni d'investimento e l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti;
  • 2)la gestione del patrimonio di OICR, di propria o altrui istituzione, mediante l'investimento avente ad oggetto strumenti finanziari, crediti, o altri beni mobili o immobili;
  • o)"societa' di gestione del risparmio" (SGR): la societa' per azioni con sede legale e direzione generale in Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio;
  • o-bis)"societa' di gestione armonizzata": la societa' con sede legale e direzione generale in uno Stato membro diverso dall'Italia, autorizzata ai sensi della direttiva in materia di organismi di investimento collettivo, a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio;
  • p)"societa' promotrice": la SGR che svolge l'attivita' indicata nella lettera n), numero 1);
  • q)"gestore": la SGR che svolge l'attivita' indicata nella lettera n), numero 2);
  • r)"soggetti abilitati": le SIM, le imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia, le imprese di investimento extracomunitarie, le SGR, le societa' di gestione armonizzate, le SICAV nonche' gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario e le banche italiane, le banche comunitarie con succursale in Italia e le banche extracomunitarie, autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attivita' di investimento;
  • s)"servizi ammessi al mutuo riconoscimento": le attivita' e i servizi elencati nelle sezioni A e B della tabella allegata al presente decreto, autorizzati nello Stato comunitario di origine;
  • t)"offerta al pubblico di prodotti finanziari": ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari offerti cosi' da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati;
  • u)"prodotti finanziari": gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari;
  • v)"offerta pubblica di acquisto o di scambio": ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di soggetti e di ammontare complessivo superiori a quelli indicati nel regolamento previsto dall'articolo 100, comma 1, lettere b) e c); non costituisce offerta pubblica di acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi dalle banche centrali degli Stati comunitari;
  • w)"emittenti quotati": i soggetti italiani o esteri che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani;
  • w-bis)"prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione": le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III e V di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
  • w-ter)"mercato regolamentato": sistema multilaterale che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, ammessi alla negoziazione conformemente alle regole del mercato stesso, in modo da dare luogo a contratti, e che e' gestito da una societa' di gestione, e' autorizzato e funziona regolarmente.
  • w-quater)"emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine":
  • 1)le emittenti azioni ammesse alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro della Comunita' europea, aventi sede in Italia;
  • 2)gli emittenti titoli di debito di valore nominale unitario inferiore ad euro mille, o valore corrispondente in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro della Comunita' europea, aventi sede in Italia;
  • 3)gli emittenti valori mobiliari di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede in uno Stato non appartenente alla Comunita' europea, per i quali la prima domanda di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato della Comunita' europea e' stata presentata in Italia o che hanno successivamente scelto l'Italia come Stato membro d'origine quando tale prima domanda di ammissione non e' stata effettuata in base a una propria scelta;
  • 4)gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede in Italia o i cui valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano, che hanno scelto l'Italia come Stato membro d'origine. L'emittente puo' scegliere un solo Stato membro come Stato membro d'origine. La scelta resta valida per almeno tre anni, salvo il caso in cui i valori mobiliari dell'emittente non sono piu' ammessi alla negoziazione in alcun mercato regolamentato della Comunita' europea. Per "valori mobiliari" si intendono categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, quali ad esempio:
  • a)le azioni di societa' e altri titoli equivalenti ad azioni di societa', di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario;
  • b)obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli;
  • c)qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permette di acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati alle precedenti lettere;
  • d)qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari indicati alle precedenti lettere, a valute, a tassi di interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure. Per "strumenti del mercato monetario" si intendono categorie di strumenti normalmente negoziati nel mercato monetario, quali, ad esempio, i buoni del Tesoro, i certificati di deposito e le carte commerciali. Per "strumenti finanziari" si intendono:
  • a)valori mobiliari;
  • b)strumenti del mercato monetario;
  • c)quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio;
  • d)contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
  • e)contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o puo' avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facolta' consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto;
  • f)contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap" e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento puo' avvenire attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale di negoziazione;
  • g)contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", contratti a termine ("forward") e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento puo' avvenire attraverso la consegna fisica del sottostante, diversi da quelli indicati alla lettera f) che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini;
  • h)strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito;
  • i)contratti finanziari differenziali;
  • j)contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o puo' avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facolta' consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonche' altri contratti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, diversi da quelli indicati alle lettere precedenti, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con il regolamento di cui all'articolo 18, comma 5, individua:
  • a)gli altri contratti derivati di cui al comma 2, lettera g), aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o soggetti a regolari richiami di margine;
  • b)gli altri contratti derivati di cui al comma 2, lettera j), aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o soggetti a regolari richiami di margine. Per "strumenti finanziari derivati" si intendono gli strumenti finanziari previsti dal comma 2, lettere d), e), f), g), h), i) e j), nonche' gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis, lettera d). (( I mezzi di pagamento non sono strumenti finanziari. Sono strumenti finanziari ed, in particolare, contratti finanziari differenziali, i contratti di acquisto e vendita di valuta, estranei a transazioni commerciali e regolati per differenza, anche mediante operazioni di rinnovo automatico (c.d. "roll-over"). Sono altresi' strumenti finanziari le ulteriori operazioni su valute individuate ai sensi dell'articolo 18, comma 5. )) Per "servizi e attivita' di investimento" si intendono i seguenti, quando hanno per oggetto strumenti finanziari:
  • a)negoziazione per conto proprio;
  • b)esecuzione di ordini per conto dei clienti;
  • c)sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
  • c-bis)collocamento senza assunzione a fermo ne' assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
  • d)gestione di portafogli;
  • e)ricezione e trasmissione di ordini;
  • f)consulenza in materia di investimenti;
  • g)gestione di sistemi multilaterali di negoziazione. Per "negoziazione per conto proprio" si intende l'attivita' di acquisto e vendita di strumenti finanziari, in contropartita diretta e in relazione a ordini dei clienti, nonche' l'attivita' di market maker. Per "internalizzatore sistematico" si intende il soggetto che in modo organizzato, frequente e sistematico negozia per conto proprio eseguendo gli ordini del cliente al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione. Per "market maker" si intende il soggetto che si propone sui mercati regolamentati e sui sistemi multilaterali di negoziazione, su base continua, come disposto a negoziare in contropartita diretta acquistando e vendendo strumenti finanziari ai prezzi da esso definiti. Per "gestione di portafogli" si intende la gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento che includono uno o piu' strumenti finanziari e nell'ambito di un mandato conferito dai clienti. Il servizio di cui al comma 5, lettera e), comprende la ricezione e la trasmissione di ordini, nonche' l'attivita' consistente nel mettere in contatto due o piu' investitori, rendendo cosi' possibile la conclusione di un'operazione fra loro (mediazione). Per "consulenza in materia di investimenti" si intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o piu' operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. La raccomandazione e' personalizzata quando e' presentata come adatta per il cliente o e' basata sulla considerazione delle caratteristiche del cliente. Una raccomandazione non e' personalizzata se viene diffusa al pubblico mediante canali di distribuzione. Per "gestione di sistemi multilaterali di negoziazione" si intende la gestione di sistemi multilaterali che consentono l'incontro, al loro interno ed in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti. Per "servizi accessori" si intendono:
  • a)la custodia e amministrazione di strumenti finanziari e relativi servizi connessi;
  • b)la locazione di cassette di sicurezza;
  • c)la concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto che concede il finanziamento;
  • d)la consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonche' la consulenza e i servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese;
  • e)i servizi connessi all'emissione o al collocamento di strumenti finanziari, ivi compresa l'organizzazione e la costituzione di consorzi di garanzia e collocamento;
  • f)la ricerca in materia di investimenti, l'analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti operazioni relative a strumenti finanziari;
  • g)l'intermediazione in cambi, quando collegata alla prestazione di servizi d'investimento;
  • g-bis)le attivita' e i servizi individuati con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, e connessi alla prestazione di servizi di investimento o accessori aventi ad oggetto strumenti derivati. Per 'partecipazioni' si intendono le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque quelli previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo ed agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione e ai suoi componenti. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al collegio sindacale, ai sindaci e all'organo che svolge la funzione di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione e ai loro componenti.

Testo vigente dal 19 settembre 2010 al 13 maggio 2012 · versione 39 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Come è cambiato

51 versioni dal 1998

1998oggi
  1. 22 maggio 2026oggiper 4 mesiin vigore
  2. 29 aprile 202622 maggio 2026per 23 giorni
  3. 28 marzo 202629 aprile 2026per un mese
  4. 6 marzo 202628 marzo 2026per 22 giorni
  5. 22 novembre 20246 marzo 2026per un anno
  6. 27 marzo 202422 novembre 2024per 8 mesi
  7. 8 aprile 202327 marzo 2024per 12 mesi
  8. 18 marzo 20238 aprile 2023per 21 giorni
  9. 18 maggio 202218 marzo 2023per 10 mesi
  10. 15 dicembre 202118 maggio 2022per 5 mesi
  11. 2 dicembre 202115 dicembre 2021per 13 giorni
  12. 11 marzo 20212 dicembre 2021per 9 mesi
  13. 15 settembre 202011 marzo 2021per 6 mesi
  14. 30 giugno 201915 settembre 2020per un anno
  15. 1 maggio 201930 giugno 2019per 2 mesi
  16. 28 marzo 20191 maggio 2019per un mese
  17. 1 gennaio 201928 marzo 2019per 3 mesi
  18. 11 agosto 20181 gennaio 2019per 5 mesi
  19. 1 luglio 201811 agosto 2018per un mese
  20. 28 febbraio 20181 luglio 2018per 4 mesi
  21. 3 gennaio 201828 febbraio 2018per un mese
  22. 26 agosto 20173 gennaio 2018per 4 mesi
  23. 20 luglio 201726 agosto 2017per un mese
  24. 1 gennaio 201720 luglio 2017per 7 mesi
  25. 13 dicembre 20161 gennaio 2017per 19 giorni
  26. 24 settembre 201613 dicembre 2016per 3 mesi
  27. 25 maggio 201624 settembre 2016per 4 mesi
  28. 18 marzo 201625 maggio 2016per 2 mesi
  29. 16 febbraio 201618 marzo 2016per un mese
  30. 16 novembre 201516 febbraio 2016per 3 mesi
  31. 27 giugno 201516 novembre 2015per 5 mesi
  32. 5 giugno 201527 giugno 2015per 22 giorni
  33. 26 marzo 20155 giugno 2015per 2 mesi
  34. 12 novembre 201426 marzo 2015per 4 mesi
  35. 21 agosto 201412 novembre 2014per 3 mesi
  36. 9 aprile 201421 agosto 2014per 4 mesi
  37. 4 settembre 20139 aprile 2014per 7 mesi
  38. 19 dicembre 20124 settembre 2013per 9 mesi
  39. 23 agosto 201219 dicembre 2012per 4 mesi
  40. 13 maggio 201223 agosto 2012per 3 mesi
  41. 19 settembre 201013 maggio 2012per un anno
  42. 31 luglio 201019 settembre 2010per un mese
  43. 28 dicembre 200731 luglio 2010per 3 anni
  44. 24 novembre 200728 dicembre 2007per un mese
  45. 1 novembre 200724 novembre 2007per 23 giorni
  46. 24 aprile 20071 novembre 2007per 6 mesi
  47. 25 gennaio 200724 aprile 2007per 3 mesi
  48. 29 febbraio 200425 gennaio 2007per 3 anni
  49. 22 ottobre 200329 febbraio 2004per 4 mesi
  50. 25 novembre 200122 ottobre 2003per un anno
  51. 26 marzo 199825 novembre 2001per 4 annitesto originario

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art1 · fonte su Normattiva