Art. 1Definizioni

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Nel presente decreto legislativo si intendono per:

  • a)"legge fallimentare": il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni;
  • b)"Testo Unico bancario" (T.U. bancario): il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni;
  • c)"CONSOB": la Commissione nazionale per le societa' e la borsa;
  • d)"ISVAP": l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
  • e)"societa' di intermediazione mobiliare" (SIM): l'impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale e direzione generale in Italia;
  • f)"impresa di investimento comunitaria": l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale e direzione generale in un medesimo Stato comunitario, diverso dall'Italia;
  • g)"impresa di investimento extracomunitaria": l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale in uno Stato extracomunitario;
  • h)"imprese di investimento": le SIM e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie;
  • i)"societa' di investimento a capitale variabile" (SICAV): la societa' per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni;
  • j)"fondo comune di investimento": il patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralita' di partecipanti, gestito in monte; il patrimonio del fondo, sia aperto che chiuso, puo' essere raccolto mediante una o piu' emissioni di quote;
  • k)"fondo aperto": il fondo comune di investimento i cui partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi tempo, il rimborso delle quote secondo le modalita' previste dalle regole di funzionamento del fondo;
  • l)"fondo chiuso": il fondo comune di investimento in cui il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate;
  • m)"organismi di investimento collettivo del risparmio" (OICR): i fondi comuni di investimento e le SICAV;
  • n)"gestione collettiva del risparmio": il servizio che si realizza attraverso:
  • 1)la promozione, istituzione e organizzazione di fondi comuni d'investimento e l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti;
  • 2)la gestione del patrimonio di OICR, di propria o altrui istituzione, mediante l'investimento avente ad oggetto strumenti finanziari, crediti, o altri beni mobili o immobili;
  • o)"societa' di gestione del risparmio" (SGR): la societa' per azioni con sede legale e direzione generale in Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio;
  • o-bis)"societa' di gestione armonizzata": la societa' con sede legale e direzione generale in uno Stato membro diverso dall'Italia, autorizzata ai sensi della direttiva in materia di organismi di investimento collettivo, a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio;
  • p)"societa' promotrice": la SGR che svolge l'attivita' indicata nella lettera n), numero 1);
  • q)"gestore": la SGR che svolge l'attivita' indicata nella lettera n), numero 2);
  • r)"soggetti abilitati": le imprese di investimento, le SGR, le societa' di gestione armonizzate, le SICAV nonche' gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario e le banche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento;
  • s)"servizi ammessi al mutuo riconoscimento": i servizi elencati nelle sezioni A e C della tabella allegata al presente decreto, autorizzati nello Stato comunitario d'origine;
  • t)"sollecitazione all'investimento": ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma rivolti al pubblico, finalizzati alla vendita o alla sottoscrizione di prodotti finanziari; non costituisce sollecitazione all'investimento la raccolta di depositi bancari o postali realizzata senza emissione di strumenti finanziari;
  • u)"prodotti finanziari": gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria;
  • v)"offerta pubblica di acquisto o di scambio": ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di soggetti superiore a quello indicato nel regolamento previsto dall'articolo 100 nonche' di ammontare complessivo superiore a quello indicato nel medesimo regolamento;
  • w)"emittenti quotati": i soggetti italiani o esteri che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani; Per "strumenti finanziari" si intendono:
  • a)le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali;
  • b)le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali;
  • b-bis)gli strumenti finanziari, negoziabili sul mercato dei capitali, previsti dal codice civile;
  • c)le quote di fondi comuni di investimento;
  • d)i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario;
  • e)qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici;
  • f)i contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
  • g)i contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi di interesse, su valute, su merci nonche' su indici azionari (equity swaps), anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
  • h)i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, a valute, a merci e ai relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
  • i)i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, nonche' i contratti di opzione su valute, su tassi d'interesse, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
  • j)le combinazioni di contratti o di titoli indicati nelle precedenti lettere. Per "strumenti finanziari derivati" si intendono gli strumenti finanziari previsti dal comma 2, lettere f), g), h), i) e j). I mezzi di pagamento non sono strumenti finanziari. Per "servizi di investimento" si intendono le seguenti attivita', quando hanno per oggetto strumenti finanziari:
  • a)negoziazione per conto proprio;
  • b)negoziazione per conto terzi;
  • c)collocamento, con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
  • d)gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;
  • e)ricezione e trasmissione di ordini nonche' mediazione. Per "servizi accessori" si intendono:
  • a)la custodia e amministrazione di strumenti finanziari;
  • b)la locazione di cassette di sicurezza;
  • c)la concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto che concede il finanziamento;
  • d)la consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonche' la consulenza e i servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese;
  • e)i servizi connessi all'emissione o al collocamento di strumenti finanziari, ivi compresa l'organizzazione e la costituzione di consorzi di garanzia e collocamento;
  • f)la consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari;
  • g)l'intermediazione in cambi, quando collegata alla prestazione di servizi d'investimento. (( Per 'partecipazioni' si intendono le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque quelli previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo ed agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione e ai suoi componenti. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al collegio sindacale, ai sindaci e all'organo che svolge la funzione di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione e ai loro componenti. ))

Testo vigente dal 29 febbraio 2004 al 25 gennaio 2007 · versione 9 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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Come è cambiato

51 versioni dal 1998

1998oggi
  1. 22 maggio 2026oggiper 4 mesiin vigore
  2. 29 aprile 202622 maggio 2026per 23 giorni
  3. 28 marzo 202629 aprile 2026per un mese
  4. 6 marzo 202628 marzo 2026per 22 giorni
  5. 22 novembre 20246 marzo 2026per un anno
  6. 27 marzo 202422 novembre 2024per 8 mesi
  7. 8 aprile 202327 marzo 2024per 12 mesi
  8. 18 marzo 20238 aprile 2023per 21 giorni
  9. 18 maggio 202218 marzo 2023per 10 mesi
  10. 15 dicembre 202118 maggio 2022per 5 mesi
  11. 2 dicembre 202115 dicembre 2021per 13 giorni
  12. 11 marzo 20212 dicembre 2021per 9 mesi
  13. 15 settembre 202011 marzo 2021per 6 mesi
  14. 30 giugno 201915 settembre 2020per un anno
  15. 1 maggio 201930 giugno 2019per 2 mesi
  16. 28 marzo 20191 maggio 2019per un mese
  17. 1 gennaio 201928 marzo 2019per 3 mesi
  18. 11 agosto 20181 gennaio 2019per 5 mesi
  19. 1 luglio 201811 agosto 2018per un mese
  20. 28 febbraio 20181 luglio 2018per 4 mesi
  21. 3 gennaio 201828 febbraio 2018per un mese
  22. 26 agosto 20173 gennaio 2018per 4 mesi
  23. 20 luglio 201726 agosto 2017per un mese
  24. 1 gennaio 201720 luglio 2017per 7 mesi
  25. 13 dicembre 20161 gennaio 2017per 19 giorni
  26. 24 settembre 201613 dicembre 2016per 3 mesi
  27. 25 maggio 201624 settembre 2016per 4 mesi
  28. 18 marzo 201625 maggio 2016per 2 mesi
  29. 16 febbraio 201618 marzo 2016per un mese
  30. 16 novembre 201516 febbraio 2016per 3 mesi
  31. 27 giugno 201516 novembre 2015per 5 mesi
  32. 5 giugno 201527 giugno 2015per 22 giorni
  33. 26 marzo 20155 giugno 2015per 2 mesi
  34. 12 novembre 201426 marzo 2015per 4 mesi
  35. 21 agosto 201412 novembre 2014per 3 mesi
  36. 9 aprile 201421 agosto 2014per 4 mesi
  37. 4 settembre 20139 aprile 2014per 7 mesi
  38. 19 dicembre 20124 settembre 2013per 9 mesi
  39. 23 agosto 201219 dicembre 2012per 4 mesi
  40. 13 maggio 201223 agosto 2012per 3 mesi
  41. 19 settembre 201013 maggio 2012per un anno
  42. 31 luglio 201019 settembre 2010per un mese
  43. 28 dicembre 200731 luglio 2010per 3 anni
  44. 24 novembre 200728 dicembre 2007per un mese
  45. 1 novembre 200724 novembre 2007per 23 giorni
  46. 24 aprile 20071 novembre 2007per 6 mesi
  47. 25 gennaio 200724 aprile 2007per 3 mesi
  48. 29 febbraio 200425 gennaio 2007per 3 anni
  49. 22 ottobre 200329 febbraio 2004per 4 mesi
  50. 25 novembre 200122 ottobre 2003per un anno
  51. 26 marzo 199825 novembre 2001per 4 annitesto originario

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art1 · fonte su Normattiva