Art. 160 — Incompatibilita'
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 gennaio 2006 al 25 gennaio 2007. Leggi il testo vigente →
(( Al fine di assicurare l'indipendenza della societa' e del responsabile della revisione, l'incarico non puo' essere conferito a societa' di revisione che si trovino in una delle situazioni di incompatibilita' stabilite con regolamento dalla CONSOB. Con il regolamento adottato ai sensi del comma 1, la CONSOB individua altresi' i criteri per stabilire l'appartenenza di un'entita' alla rete di una societa' di revisione, costituita dalla struttura piu' ampia cui appartiene la societa' stessa e che si avvale della medesima denominazione o attraverso la quale vengono condivise risorse professionali, e comprendente comunque le societa' che controllano la societa' di revisione, le societa' che sono da essa controllate, ad essa collegate o sottoposte con essa a comune controllo; determina le caratteristiche degli incarichi e dei rapporti che possono compromettere l'indipendenza della societa' di revisione; stabilisce le forme di pubblicita' dei compensi che la societa' di revisione e le entita' appartenenti alla sua rete hanno percepito, distintamente, per incarichi di revisione e per la prestazione di altri servizi, indicati per tipo o categoria. Puo' stabilire altresi' prescrizioni e raccomandazioni, rivolte alle societa' di revisione, per prevenire la possibilita' che gli azionisti di queste o delle entita' appartenenti alla loro rete nonche' i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le medesime intervengano nell'esercizio dell'attivita' di revisione in modo tale da compromettere l'indipendenza e l'obiettivita' delle persone che la effettuano. La societa' di revisione e le entita' appartenenti alla rete della medesima, i soci, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i dipendenti della societa' di revisione stessa e delle societa' da essa controllate, ad essa collegate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo non possono fornire alcuno dei seguenti servizi alla societa' che ha conferito l'incarico di revisione e alle societa' da essa controllate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo:
- a)tenuta dei libri contabili e altri servizi relativi alle registrazioni contabili o alle relazioni di bilancio;
- b)progettazione e realizzazione dei sistemi informativi contabili;
- c)servizi di valutazione e stima ed emissione di pareri pro veritate;
- d)servizi attuariali;
- e)gestione esterna dei servizi di controllo interno;
- f)consulenza e servizi in materia di organizzazione aziendale diretti alla selezione, formazione e gestione del personale;
- g)intermediazione di titoli, consulenza per l'investimento o servizi bancari d'investimento;
- h)prestazione di difesa giudiziale;
- i)altri servizi e attivita', anche di consulenza, non collegati alla revisione, individuati, in ottemperanza ai principi di cui alla ottava direttiva n. 84/253/CEE del Consiglio, del 10 aprile 1984, in tema di indipendenza delle societa' di revisione, dalla CONSOB con il regolamento adottato ai sensi del comma 1. L'incarico di responsabile della revisione dei bilanci di una stessa societa' non puo' essere esercitato dalla medesima persona per un periodo eccedente sei esercizi sociali, ne' questa persona puo' assumere nuovamente tale incarico, relativamente alla revisione dei bilanci della medesima societa' o di societa' da essa controllate, ad essa collegate, che la controllano o sono sottoposte a comune controllo, neppure per conto di una diversa societa' di revisione, se non siano decorsi almeno tre anni dalla cessazione del precedente. Coloro che hanno preso parte alla revisione del bilancio di una societa', i soci, gli amministratori e i componenti degli organi di controllo della societa' di revisione alla quale e' stato conferito l'incarico di revisione e delle societa' da essa controllate o ad essa collegate o che la controllano non possono esercitare funzioni di amministrazione o controllo nella societa' che ha conferito l'incarico di revisione e nelle societa' da essa controllate, ad essa collegate o che la controllano, ne' possono prestare lavoro autonomo o subordinato in favore delle medesime societa', se non sia decorso almeno un triennio dalla scadenza o dalla revoca dell'incarico, ovvero dal momento in cui abbiano cessato di essere soci, amministratori, componenti degli organi di controllo o dipendenti della societa' di revisione e delle societa' da essa controllate o ad essa collegate o che la controllano. Si applica la nozione di controllo di cui all'articolo 93. Coloro che siano stati amministratori, componenti degli organi di controllo, direttori generali o dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari presso una societa' non possono esercitare la revisione contabile dei bilanci della medesima societa' ne' delle societa' da essa controllate o ad essa collegate o che la controllano, se non sia decorso almeno un triennio dalla cessazione dei suddetti incarichi o rapporti di lavoro. La misura della retribuzione dei dipendenti delle societa' di revisione che partecipano allo svolgimento delle attivita' di revisione non puo' essere in alcun modo determinata, neppure parzialmente, dall'esito delle revisioni da essi compiute ne' dal numero degli incarichi di revisione ricevuti o dall'entita' dei compensi per essi percepiti dalla societa'. 1-octies. La violazione dei divieti previsti dal presente articolo e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da centomila a cinquecentomila euro irrogata dalla CONSOB)) Il divieto previsto dall'articolo 2372, quinto comma, del codice civile si applica anche alla societa' di revisione alle quale sia stato conferito l'incarico e al responsabile della revisione.
Testo vigente dal 12 gennaio 2006 al 25 gennaio 2007 · versione 15 su Normattiva