Art. 167 — Gestione infedele
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Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, chi, nella prestazione del servizio di gestione di portafogli di investimento su base individuale o del servizio di gestione collettiva del risparmio, in violazione delle disposizioni regolanti i conflitti di interesse, pone in essere operazioni che arrecano danno agli investitori, al fine di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto, e' punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire dieci milioni a lire duecento milioni.
Testo vigente dal 26 marzo 1998 al 1 novembre 2007 · versione 0 su Normattiva