Art. 173 — Omessa alienazione di partecipazioni
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 marzo 1998 al 28 dicembre 2007. Leggi il testo vigente →
Gli amministratori di societa' con azioni quotate, o di societa' che partecipano al capitale di societa' con azioni quotate, i quali violano gli obblighi di alienazione delle partecipazioni previsti dagli articoli 110 e 121 sono puniti con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni.
Testo vigente dal 26 marzo 1998 al 28 dicembre 2007 · versione 0 su Normattiva