Art. 185 — Manipolazione del mercato
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 marzo 1998 al 12 maggio 2005. Leggi il testo vigente →
Quando ha notizia di taluno dei reati previsti dagli articoli 180 e 181 il pubblico ministero ne informa senza ritardo il Presidente della CONSOB. La CONSOB compie gli atti di accertamento delle violazioni avvalendosi dei poteri a essa attribuiti nei confronti dei soggetti sottoposti alla sua vigilanza. Al medesimo fine, la CONSOB puo' inoltre:
- a)richiedere notizie, dati o documenti a chiunque appaia informato sui fatti, stabilendo il termine per la relativa comunicazione;
- b)procedere all'audizione di chiunque appaia informato sui fatti, redigendone processo verbale;
- c)avvalersi della collaborazione delle pubbliche amministrazioni ed accedere al sistema informativo dell'anagrafe tributaria secondo le modalita' previste dagli articoli 2 e 3, comma 1, del decreto legislativo 12 luglio 1991, n. 212. I poteri previsti dal comma 3, lettere a) e b), sono esercitati nel rispetto delle disposizioni degli articoli 199, 200, 201, 202 e 203 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.
Testo vigente dal 26 marzo 1998 al 12 maggio 2005 · versione 0 su Normattiva