Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE Sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla CONSOB ex art. 191 T.U.F. - Natura sostanzialmente penale - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. · SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE In genere.
Alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla CONSOB ai sensi dell'art. 191, comma 2, T.U.F., non può riconoscersi natura sostanzialmente penale, avuto riguardo ai criteri alternativi della qualificazione giuridica (di illecito amministrativo), della natura (caratterizzata dall'assenza di un divieto di generale applicabilità, essendo la norma indirizzata ai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle banche) e del grado di severità - priva della connotazione dell'afflittività economica, da valutarsi rispetto ad un contesto normativo che, nell'ordinamento sezionale del credito e della finanza, prevede sanzioni amministrative pecuniarie di importo fino a milioni di euro ed in cui viene in rilievo la tutela dei consumatori degli investitori, nonché del mercato finanziario e del risparmio -. (Fattispecie relativa ad una sanzione amministrativa irrogata ad un componente del consiglio di amministrazione di un istituto di credito per la quale, secondo la normativa applicabile ratione temporis, era prevista una forbice edittale compresa tra cinquemila euro e cinquecentomila euro).
Cass. civ. n. 3279/2026Sez. 2Rv. 677305-01
Riguarda ancheart. 191 Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
Precedenti: 643735-01, 668993-01
BORSA - IN GENERE Sanzioni Consob - Insider trading secondario - Prova indiziaria - Fase analitica e fase sintetica - Diacronicità o sincronicità degli indizi - Irrilevanza. · SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE In genere.
Nei procedimenti per insider trading secondario, il giudice deve valutare gli indizi in modo unitario, attraverso una fase analitica in cui si scartano gli elementi privi di rilevanza ed una fase sintetica in cui gli elementi significativi sono considerati nel loro insieme, a nulla rilevando la diacronicità o la sincronicità di tali elementi.
Cass. civ. n. 14273/2025Sez. 2Rv. 674585-02
Riguarda ancheart. 2727 Codice civileart. 2729 Codice civile
Precedenti: 667567-01, 673991-01
BORSA - IN GENERE Abuso di informazioni privilegiate ex art. 187-bis, comma 4, del d.lgs. n. 58 del 1998 - Insider trading secondario - Fatti costitutivi. · SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE In genere.
I fatti costitutivi del trading secondario di cui all'art. 187-bis, comma 4, TUF sono: il possesso dell'informazione privilegiata, la conoscenza o la conoscibilità con l'ordinaria diligenza del carattere privilegiato dell'informazione, il compimento di operazioni in strumenti finanziari utilizzando l'informazione privilegiata, oppure la comunicazione ad altri dell'informazione privilegiata, al di fuori delle situazioni che legittimano tale comunicazione, o ancora la raccomandazione o l'induzione di altri al compimento di tali operazioni.
Cass. civ. n. 14273/2025Sez. 2Rv. 674585-01
Precedenti: 657699-02
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - VIGILANZA E CONTROLLO Autorità di garanzia - Equiparazione agli organi di giustizia - Esclusione - Procedimento sanzionatorio ex l. n. 262 del 2005 - Riconducibilità al modello del processo - Esclusione - Sanzioni inflitte dalla Banca d'Italia - Natura penale - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.
Le autorità indipendenti, nello svolgimento delle funzioni di garanzia loro attribuite, perseguono la tutela di interessi collettivi dello Stato-Comunità (quali la libertà del mercato, la tutela del risparmio, il corretto funzionamento della borsa e del sistema creditizio, etc.) e, in taluni casi, di diritti soggettivi individuali (come la tutela della riservatezza) e, nei rispettivi ambiti, esercitano funzioni sanzionatorie, ponendosi quali organi giustiziali, non equiparabili ad organi di giustizia 121 <!-- pag. 122 --> in senso proprio che pronunciano statuizioni giudiziali. Il procedimento sanzionatorio di cui alla l. n. 262 del 2005 non partecipa, quindi, della natura giurisdizionale del processo tipicamente inteso, che è solo quello che si svolge davanti ad un giudice, e le sanzioni applicate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 195 T.U.F. non hanno natura penale, con la conseguenza che non è violato l'art. 6, par. 1, della CEDU, ben potendo l'incolpato esercitare tutti i suoi diritti di difesa nella successiva eventuale fase di opposizione, ove si realizza un pieno sindacato giurisdizionale, fino al vaglio di legittimità.(Nella specie, la S.C. ha affermato che le sanzioni irrogate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 144 TUB per carenza nell'organizzazione e nei controlli interni non sono equiparabili, quanto a tipologia, severità, incidenza patrimoniale e personale, a quelle irrogate dalla Consob ai sensi dell'articolo 187-ter TUF per manipolazione del mercato, sicché non hanno la natura sostanzialmente penale che appartiene a quest'ultimo e non pongono, quindi, un problema di compatibilità con le garanzie riservate ai processi penali dell'art. 6 CEDU).
Cass. civ. n. 11570/2025Sez. 2Rv. 674839-01
Riguarda ancheart. 195 Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.art. 24 legge 262/2005art. 144 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
Precedenti: 652574-01, 653485-01, 657750-01, 659018-05
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).