Art. 21Criteri generali

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Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori i soggetti abilitati devono:

  • a)comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrita' dei mercati;
  • b)acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
  • c)organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento;
  • d)disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi;
  • e)svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati. Nello svolgimento dei servizi le imprese di investimento, le banche e le societa' di gestione del risparmio possono, previo consenso scritto, agire in nome proprio e per conto del cliente.

Testo vigente dal 26 marzo 1998 al 12 gennaio 2006 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art21 · fonte su Normattiva