Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Adesione alla guida "Patti Chiari" - Obblighi dell’intermediario - Contenuto.
In tema di intermediazione finanziaria, per effetto dell'adesione alla guida "Patti Chiari" proposta dall'omonimo consorzio, l'intermediario garantisce specificamente al cliente la bassa rischiosità dell'investimento e assume per l'effetto, nei confronti di quest'ultimo, uno specifico obbligo di informazione, ulteriore e diverso da quello generale previsto dall'art. 21 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, che consiste in un obbligo di monitoraggio e di tempestiva informazione al cliente di ogni circostanza acquisibile sulla modificazione delle condizioni economico-finanziarie dell'emittente, potenzialmente idonee a determinare un peggioramento delle previsioni di redditività dei titoli oggetto di collocamento.
Cass. civ. n. 32225/2025Sez. 1Rv. 676696-01
Precedenti: 676374-01
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Contratti di intermediazione mobiliare - Appartenenza alla categoria di operatore qualificato - Condizioni - Dichiarazione di appartenenza espressa dal soggetto interessato, ex art. 31, comma 2, reg.
CONSOB n. 11522 del 1998 - Sufficienza - Conseguenze sul piano probatorio. Nei contratti di intermediazione finanziaria, la dichiarazione scritta, rilasciata dall'investitore, ex art. 31, comma 2, reg. CONSOB, n. 11522 del 1998, di appartenere alla categoria dell'operatore qualificato costituisce una dichiarazione di scienza fornita di valenza probatoria, che vale a esonerare l'intermediario dall'obbligo di effettuare per proprio conto ulteriori verifiche al riguardo, gravando sull'investitore l'onere di provare elementi contrari emergenti dalla documentazione già in possesso dell'intermediario.
Cass. civ. n. 29025/2025Sez. 1Rv. 676231-01
Precedenti: 648143-01
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Negoziazione di titoli rientranti nella "Lista Patti Chiari" - Obblighi per la banca negoziatrice - Contenuto. 22 <!-- pag. 23 --> In materia di contratti di intermediazione finanziaria, le pattuizioni contenute nel "Regolamento Patti Chiari" vengono ad addossare all'intermediario bancario un'obbligazione di monitoraggio e di tempestiva informazione degli investitori anche nella fase successiva al mero collocamento delle obbligazioni.
Cass. civ. n. 27473/2025Sez. 1Rv. 676374-01
Riguarda ancheart. 1218 Codice civileart. 23 Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
Precedenti: 667897-01, 649530-01
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Intermediazione finanziaria - Violazione obblighi informativi dell'intermediario - Prescrizione dell'azione di risoluzione contrattuale - Decorrenza - Dalla data di esecuzione dell'ordine di investimento. · PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA In genere.
In tema di intermediazione finanziaria, il termine prescrizionale decennale per l'esercizio, da parte dell'investitore, dell'azione volta ad ottenere la risoluzione del contratto recante l'ordine di investimento, con la conseguente restituzione di quanto investito, per effetto della violazione degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario, inizia a decorrere dalla data di avvenuta esecuzione dell'ordine predetto, essendo questo il momento in cui si verifica l'inadempimento agli obblighi suddetti e dal quale, dunque, il diritto alla risoluzione può esser fatto valere.
Cass. civ. n. 14019/2025Sez. 1Rv. 674834-01
Riguarda ancheart. 1453 Codice civileart. 2935 Codice civileart. 23 Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.art. 28 Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
Precedenti: 673234-01, 663568-01, 648422-01
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Intermediazione finanziaria - Domanda di risoluzione per inadempimento del contratto proposta dall'investitore - Accoglimento - Conseguenze - Reciproci obblighi restitutori - Restituzione del capitale investito da parte dell'intermediario - Restituzione dei titoli e del valore delle cedole da parte dell'investitore - Ammissibilità - Fattispecie. 48 <!-- pag. 49 --> · CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE In genere.
Quando è dichiarata la risoluzione del contratto d'investimento in valori mobiliari, si ingenerano tra le parti reciproci obblighi restitutori, dovendo l'intermediario restituire l'intero capitale investito, mentre l'investitore è obbligato alla restituzione del valore delle cedole corrisposte e dei titoli acquistati, secondo la disciplina di cui all'art. 2038 c.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio l'impugnata sentenza che, nel dichiarare la risoluzione dell'acquisto di bonds argentini e disporre in favore dell'investitore il rimborso della differenza tra prezzo di acquisto e valore di rivendita in perdita dei titoli, aveva disatteso parzialmente la richiesta della banca di restituzione di tutte le cedole medio tempore riscosse, accordandola unicamente per il periodo successivo alla data dalla domanda giudiziale).
Cass. civ. n. 11239/2025Sez. 1Rv. 674522-01
Riguarda ancheart. 1453 Codice civileart. 2033 Codice civileart. 2038 Codice civile
Precedenti: 652415-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).