Art. 24Gestione di portafogli

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Al servizio di gestione di portafogli di investimento si applicano le seguenti regole:

  • a)il contratto e' redatto in forma scritta;
  • b)il cliente puo' impartire istruzioni vincolanti in ordine alle operazioni da compiere;
  • c)l'impresa di investimento, la societa' di gestione del risparmio o la banca non possono, salvo specifica istruzione scritta, contrarre obbligazioni per conto del cliente che lo impegnino oltre il patrimonio gestito;
  • d)il cliente puo' recedere in ogni momento dal contratto, fermo restando il diritto di recesso dell'impresa di investimento, della societa' di gestione del risparmio o della banca ai sensi dell'articolo 1727 del codice civile;
  • e)la rappresentanza per l'esercizio dei diritti di voto inerente agli strumenti finanziari in gestione puo' essere conferita all'impresa di investimento, alla banca o alla societa' di gestione del risparmio con procura da rilasciarsi per iscritto e per singola assemblea nel rispetto dei limiti e con le modalita' stabiliti con regolamento dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB;
  • f)l'esecuzione dell'incarico ricevuto puo' essere delegata, anche con riferimento all'intero portafoglio, a soggetti autorizzati alla prestazione del servizio di gestione di portafogli di investimento previa autorizzazione scritta del cliente. Sono nulli i patti contrari alle disposizioni del presente articolo; la nullita' puo' essere fatta valere solo dal cliente.

Testo vigente dal 26 marzo 1998 al 29 febbraio 2004 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art24 · fonte su Normattiva