Art. 24 — Gestione di portafogli
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Al servizio di gestione di portafogli di investimento si applicano le seguenti regole:
- a)il contratto e' redatto in forma scritta;
- b)il cliente puo' impartire istruzioni vincolanti in ordine alle operazioni da compiere;
- c)l'impresa di investimento, la societa' di gestione del risparmio o la banca non possono, salvo specifica istruzione scritta, contrarre obbligazioni per conto del cliente che lo impegnino oltre il patrimonio gestito;
- d)il cliente puo' recedere in ogni momento dal contratto, fermo restando il diritto di recesso dell'impresa di investimento, della societa' di gestione del risparmio o della banca ai sensi dell'articolo 1727 del codice civile;
- e)la rappresentanza per l'esercizio dei diritti di voto inerente agli strumenti finanziari in gestione puo' essere conferita all'impresa di investimento, alla banca o alla societa' di gestione del risparmio con procura da rilasciarsi per iscritto e per singola assemblea nel rispetto dei limiti e con le modalita' stabiliti con regolamento dal (( Ministro dell'economia e delle finanze)), sentite la Banca d'Italia e la CONSOB;
- f)l'esecuzione dell'incarico ricevuto puo' essere delegata, anche con riferimento all'intero portafoglio, a soggetti autorizzati alla prestazione del servizio di gestione di portafogli di investimento previa autorizzazione scritta del cliente. Sono nulli i patti contrari alle disposizioni del presente articolo; la nullita' puo' essere fatta valere solo dal cliente.
Testo vigente dal 29 febbraio 2004 al 1 novembre 2007 · versione 9 su Normattiva