Art. 24 — Gestione di portafogli
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((...)) (( Al servizio di gestione di portafogli si applicano le seguenti regole:
- a)il cliente puo' impartire istruzioni vincolanti in ordine alle operazioni da compiere;
- b)il cliente puo' recedere in ogni momento dal contratto, fermo restando il diritto di recesso dell'impresa di investimento, della societa' di gestione del risparmio o della banca ai sensi dell'articolo 1727 del codice civile;
- c)la rappresentanza per l'esercizio dei diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari in gestione puo' essere conferita all'impresa di investimento, alla banca o alla societa' di gestione del risparmio con procura da rilasciarsi per iscritto e per singola assemblea nel rispetto dei limiti e con le modalita' stabiliti con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob. )) Sono nulli i patti contrari alle disposizioni del presente articolo; la nullita' puo' essere fatta valere solo dal cliente.
Testo vigente dal 1 novembre 2007 al 26 agosto 2017 · versione 25 su Normattiva