Art. 38Sicav e Sicaf che designano un gestore esterno

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La banca depositaria, nell'esercizio delle proprie funzioni:

  • a)accerta la legittimita' delle operazioni di emissione e rimborso delle quote del fondo, nonche' la destinazione dei redditi del fondo;
  • a-bis)accerta la correttezza del calcolo del valore delle quote del fondo o, su incarico della SGR, provvede essa stessa a tale calcolo;
  • b)accerta che nelle operazioni relative al fondo la controprestazione sia ad essa rimessa nei termini d'uso;
  • c)esegue le istruzioni della societa' di gestione del risparmio se non sono contrarie alla legge, al regolamento o alle prescrizioni degli organi di vigilanza. La banca depositaria e' responsabile nei confronti della societa' di gestione del risparmio e dei partecipanti al fondo di ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza dell'inadempimento dei propri obblighi. (( La Banca d'Italia autorizza l'esercizio delle funzioni di banca depositaria e disciplina, sentita la Consob, le condizioni per l'assunzione dell'incarico e le modalita' di subdeposito dei beni del fondo. )) Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla Banca d'Italia e alla CONSOB, ciascuna per le proprie competenze, sulle irregolarita' riscontrate nell'amministrazione della societa' di gestione del risparmio e nella gestione dei fondi comuni.

Testo vigente dal 13 maggio 2012 al 9 aprile 2014 · versione 48 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art38 · fonte su Normattiva