Art. 38 — Sicav e Sicaf che designano un gestore esterno
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La Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza la costituzione di Sicav e di Sicaf che designano per la gestione del proprio patrimonio un gestore esterno quando ricorrono le seguenti condizioni:
- a)e' adottata la forma di societa' per azioni nel rispetto delle disposizioni del presente capo;
- b)la sede legale e la direzione generale della societa' sono situate nel territorio della Repubblica;
- c)il capitale sociale e' di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia;
- d)i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei secondo quanto previsto dall'articolo 13;
- e)i titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 15, comma 1, posseggono i ((e soddisfano i criteri)) di onorabilita' stabiliti ai sensi dell'articolo 14 e non ricorrono le condizioni per l'adozione del divieto previsto dall'articolo 15, comma 2;
- f)nello statuto e' previsto:
- 1)per le Sicav, come oggetto sociale esclusivo, l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni; per le Sicaf, come oggetto sociale esclusivo, l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni e degli altri strumenti finanziari partecipativi previsti dallo statuto stesso;
- 2)l'affidamento della gestione dell'intero patrimonio a un gestore esterno e l'indicazione della societa' designata;
- g)la stipula di un accordo tra il gestore, se diverso da una Sgr, e il depositario che assicura a quest'ultimo la disponibilita' delle informazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni, secondo quanto previsto nell'articolo 41-bis, comma 2-bis. Si applica l'articolo 35-bis, commi 3, 4, 5 e 6.
Testo vigente dal 27 giugno 2015 al 27 marzo 2024 · versione 66 su Normattiva