Art. 49 — Responsabilita' del depositario
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La SICAV non puo' trasformarsi in un organismo non soggetto al presente capo (( o al capo II del presente titolo)). Alla fusione e alla scissione delle SICAV si applicano gli articoli 2501 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili. Il progetto di fusione o quello di scissione, redatti sulla base di quanto richiesto dall'articolo 43, e la deliberazione assembleare che abbia portato modifiche ai relativi progetti sono sottoposti alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia, che la rilascia sentita la CONSOB. Se non consti l'autorizzazione indicata nel comma 3 non si puo' dar corso alle iscrizioni nel registro delle imprese, previste dal codice civile.
Testo vigente dal 1 novembre 2007 al 13 maggio 2012 · versione 25 su Normattiva