Art. 64 — L'attivita' di organizzazione e gestione di mercati regolamentati
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La societa' di gestione:
- a)predispone le strutture, fornisce i servizi del mercato e determina i corrispettivi a essa dovuti;
- b)adotta tutti gli atti necessari per il buon funzionamento del mercato e verifica il rispetto del regolamento;
- c)dispone l'ammissione, l'esclusione e la sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni;
- d)comunica alla CONSOB le violazioni del regolamento del mercato, segnalando le iniziative assunte;
- e)provvede alla gestione e alla diffusione al pubblico delle informazioni e dei documenti indicati nei regolamenti previsti dagli articoli 65 e 114;
- f)provvede agli altri compiti a essa eventualmente affidati dalla CONSOB.
Testo vigente dal 26 marzo 1998 al 12 maggio 2005 · versione 0 su Normattiva