Art. 64L'attivita' di organizzazione e gestione di mercati regolamentati

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La societa' di gestione:

  • a)predispone le strutture, fornisce i servizi del mercato e determina i corrispettivi a essa dovuti;
  • b)adotta tutti gli atti necessari per il buon funzionamento del mercato e verifica il rispetto del regolamento;
  • b-bis)adotta le disposizioni e gli atti necessari a prevenire e identificare abusi di informazioni privilegiate e manipolazioni del mercato;
  • c)dispone l'ammissione, l'esclusione e la sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni;
  • d)comunica alla CONSOB le violazioni del regolamento del mercato, segnalando le iniziative assunte;
  • e)provvede alla gestione e alla diffusione al pubblico delle informazioni e dei documenti indicati nei regolamenti previsti dagli articoli 65 e 114;
  • f)provvede agli altri compiti a essa eventualmente affidati dalla CONSOB.

Testo vigente dal 12 maggio 2005 al 12 gennaio 2006 · versione 13 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art64 · fonte su Normattiva