Art. 64 — L'attivita' di organizzazione e gestione di mercati regolamentati
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 maggio 2005 al 12 gennaio 2006. Leggi il testo vigente →
La societa' di gestione:
- a)predispone le strutture, fornisce i servizi del mercato e determina i corrispettivi a essa dovuti;
- b)adotta tutti gli atti necessari per il buon funzionamento del mercato e verifica il rispetto del regolamento;
- b-bis)adotta le disposizioni e gli atti necessari a prevenire e identificare abusi di informazioni privilegiate e manipolazioni del mercato;
- c)dispone l'ammissione, l'esclusione e la sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni;
- d)comunica alla CONSOB le violazioni del regolamento del mercato, segnalando le iniziative assunte;
- e)provvede alla gestione e alla diffusione al pubblico delle informazioni e dei documenti indicati nei regolamenti previsti dagli articoli 65 e 114;
- f)provvede agli altri compiti a essa eventualmente affidati dalla CONSOB.
Testo vigente dal 12 maggio 2005 al 12 gennaio 2006 · versione 13 su Normattiva