Art. 64 — L'attivita' di organizzazione e gestione di mercati regolamentati
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La societa' di gestione:
- a)predispone le strutture, fornisce i servizi del mercato e determina i corrispettivi a essa dovuti;
- b)adotta tutti gli atti necessari per il buon funzionamento del mercato e verifica il rispetto del regolamento;
- b-bis)adotta le disposizioni e gli atti necessari a prevenire e identificare abusi di informazioni privilegiate e manipolazioni del mercato;
- c)dispone l'ammissione, l'esclusione e la sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni e comunica immediatamente le proprie decisioni alla CONSOB;l'esecuzione delle decisioni di ammissione (( alle negoziazioni di azioni ordinarie, di obbligazioni e di altri strumenti finanziari emessi da soggetti diversi dagli Stati membri dell'Unione europea, dalle banche comunitarie e dalle societa' con azioni quotate in un mercato regolamentato nonche' delle decisioni di esclusione di azioni dalle negoziazioni e' sospesa finche' non sia decorso il termine indicato al comma 1-bis, lettera a); tale sospensione non si applica nel caso di ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari ammessi in regime di esenzione dall'obbligo di pubblicare il prospetto nonche' per l'ammissione di lotti supplementari di azioni gia' ammesse alle negoziazioni));
- d)comunica alla CONSOB le violazioni del regolamento del mercato, segnalando le iniziative assunte;
- e)provvede alla gestione e alla diffusione al pubblico delle informazioni e dei documenti indicati nei regolamenti previsti dagli articoli 65 e 114;
- f)provvede agli altri compiti a essa eventualmente affidati dalla CONSOB. La CONSOB:
- a)puo' vietare l'esecuzione delle decisioni di ammissione e di esclusione (( di cui al comma 1, lettera c), secondo periodo,)) ovvero ordinare la revoca di una decisione di sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, lettera c), se, sulla base degli elementi informativi (( diversi da quelli valutati, ai sensi del regolamento del mercato, dalla societa' di gestione nel corso della propria istruttoria)), ritiene la decisione contraria alle finalita' di cui all'articolo 74, comma 1;
- b)puo' chiedere alla societa' di gestione tutte le informazioni che ritenga utili per i fini di cui alla lettera a);
- c)puo' chiedere alla societa' di gestione l'esclusione o la sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni. L'ammissione, l'esclusione e la sospensione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari emessi da una societa' di gestione in un mercato da essa gestito sono disposte dalla CONSOB. In tali casi, la CONSOB determina le modificazioni da apportare al regolamento del mercato per assicurare la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori, nonche' per regolare le ipotesi di conflitto d'interessi. L'ammissione dei suddetti strumenti e' subordinata all'adeguamento del regolamento del relativo mercato.
Testo vigente dal 25 gennaio 2007 al 1 novembre 2007 · versione 18 su Normattiva