Art. 102
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 maggio 1978 al 3 dicembre 1978. Leggi il testo vigente →
[1]dall'imposta locale sui redditi sugli utili reinvestiti in iniziative industriali nel Mezzogiorno
[2]La parte non superiore al 70 per cento degli utili dichiarati dalle societa', dagli enti e dalle imprese commerciali obbligati alla tenuta delle scritture contabili ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e dalle imprese minori ammesse alla tenuta della contabilita' semplificata, che abbiano optato per il regime ordinario ai sensi dell'art. 18 del citato D.P.R. n. 600, e successive modificazioni, direttamente impiegata nella costruzione, ampliamento o riattivazione di impianti industriali, nei territori di cui all'articolo 1, e' esente dall'imposta locale sui redditi con esclusione dei redditi fondiari.(1) L'esenzione compete fino alla concorrenza del costo delle opere e degli impianti previsti nel precedente comma.(2) Per ottenere la esenzione prevista dal primo comma del presente articolo i soggetti aventi diritto debbono richiederla espressamente in sede di dichiarazione annuale, indicando la parte di utili che intendono investire. Alla dichiarazione deve essere unito un progetto di massima degli investimenti, che specifichi le date di inizio e di ultimazione delle opere e il piano di finanziamento di queste.(3) L'esenzione e' concessa sempre che l'iniziativa risponda a criteri di organico sviluppo dell'economia meridionale.(4) L'esenzione e' applicata in via provvisoria in base alla dichiarazione, per un importo non superiore al 50 per cento del reddito dichiarato, e in via definitiva in base alle risultanze della documentazione e osservate le condizioni previste nel comma seguente.(5) Le opere debbono essere iniziate entro un anno dalla presentazione della dichiarazione ed ultimate entro un triennio dalla data stessa. Le date di inizio e di ultimazione delle onere e l'ammontare delle somme impiegate nella esecuzione di esse dovranno essere comprovate mediante certificati emessi dall'Ufficio tecnico erariale competente territorialmente.(6) Il certificato previsto nel precedente comma deve essere presentato all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette entro centottanta giorni dalla ultimazione delle opere. Qualora risulti che le opere progettate non sono state iniziate o compiute nei termini, si fa luogo, entro due anni dalla scadenza del termine triennale di cui al comma precedente, al recupero dell'imposta indebitamente esonerata e si applica, a carico del contribuente, una soprattassa pari al 50 per cento dell'imposta medesima.(7)
[5](3) Art. 35, c. 1°, L. n. 634/1957
[6](4) Idem, c. 2°
[7](5) Idem, c. 3°
[8](6) Idem, c. 4°
[9](7) Idem, c. 5°; art. 13, c. 1°, lett. a), L. n. 717/1965
Testo vigente dal 29 maggio 1978 al 3 dicembre 1978 · versione 0 su Normattiva