Art. 11

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[1]La Segreteria, posta alle dipendenze del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, e' composta da personale comandato da altre amministrazioni dello Stato e da enti pubblici, nonche' da esperti. Il personale delle amministrazioni dello Stato che presta la propria attivita' presso la predetta Segreteria e' collocato fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni.(1) I contingenti di personale da comandare e da assumere in qualita' di esperti sono stabiliti, distintamente per ciascun gruppo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro per il Tesoro, entro il limite massimo di 160 unita'. (2)

[2](1) Art. 4, c. 1°, L. n. 717/1965; art. 1, c. 8°, L. n. 853/1971; art. 4, c. 2°, L. n. 717/1965; art. 18, c. 3°, L. n. 614/1966; art. 35, D.P.R. n. 1077/1970

[3](2) Art. 4, c. 2°, L. n. 717/1965; art. 18, c. 2°, L. n. 614/1966

Testo vigente dal 29 maggio 1978 al 29 marzo 1986 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218~art11 · fonte su Normattiva