Art. 129
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[1]degli oneri sociali e agevolazioni fiscali per il turismo Lo sgravio degli oneri sociali previsto a favore delle aziende industriali dall'art. 59, comma nono, si applica alle imprese alberghiere come tali classificate a norma della legge 30 dicembre 1937, n. 2651, modificata con legge 18 gennaio 1939, n. 382, con le modalita' di cui allo stesso articolo.(1) Le agevolazioni fiscali previste dagli articoli da 101 e 105 del presente Testo Unico si applicano anche agli alberghi ed alle altre iniziative di cui all'art. 128, e relative attrezzature - sempre che sussista una organizzazione tecnica degli impianti - nonche' agli impianti di trasporto per mezzo di funi.(2)
[2](1) Art. 14, L. n. 183/1976
[3](2) Art. 15, c. 5°, L. n. 853/1971
Testo vigente dal 29 maggio 1978 al 1 febbraio 1979 · versione 0 su Normattiva