Art. 145
[1]di assistenza tecnica e formazione per i settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato
[2]Il CIPI approva, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, un programma quadriennale straordinario di assistenza tecnica e formazione avente l'obiettivo di promuovere, realizzare e sostenere, nei territori di cui all'art. 1, consorzi e societa' consortili e consorzi di cooperative rientranti tra quelli di cui agli articoli 57, 124 e 127, che assumano iniziative volte a fornire servizi gestionali reali alle piccole e medie imprese meridionali, singole o associate, operanti nei settori di cui ai programmi finalizzati previsti dal quarto comma dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675. All'attuazione del programma provvedono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, gli enti specializzati collegati alla Cassa per il Mezzogiorno di cui all'art. 39.(1) Detto programma determinera' i criteri, le modalita' e i limiti per la concessione di contributi a carico delle disponibilita' del Fondo di cui all'art. 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, nonche' le modalita' di apposite convenzioni da stipularsi tra gli enti specializzati di cui al precedente comma e i consorzi e le societa' consortili.(2)
[3](1) Art. 19, c. 5°, L. n. 675/1977
[4](2) Idem, c. 6°
Testo vigente dal 29 maggio 1978, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva