Art. 155

[1]finanziari a favore di Consorzi industriali

[2]La Cassa per il Mezzogiorno puo' concedere, nei limiti e con le modalita' fissati dal CIPE, nell'ambito del programma quinquennale di cui all'art. 2, ai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale, finanziamenti ai consorzi per le spese attinenti all'espropriazione dei terreni occorrenti per l'impianto delle industrie.(1) La Cassa per il Mezzogiorno sulla base delle direttive del programma quinquennale di cui all'articolo 2 puo' essere autorizzata dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno a concorrere nelle spese per l'organizzazione e l'attivita' dei consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale, sulla base di preventivi finanziari deliberati annualmente dai consorzi medesimi e approvati dalla competente Regione.(2) L'Istituto di credito per le opere di pubblica utilita', il Consorzio di credito per le opere pubbliche, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, l'Istituto nazionale assicurazioni, sono autorizzati, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge o statutarie, a concedere ai consorzi i finanziamenti a medio termine per la realizzazione degli interventi di loro competenza.(3)

[3](1) Art. 4, c. 2°, L. n. 1462/1962; art. 1, c. 1°, lett. c), L. n. 183/1976

[4](2) Art. 31, c. 1°, L. n. 717/1965; art. 1, c. 1°, L. n. 183/1976

[5](3) Art. 21, c. 9°, L. n. 634/1957

Testo vigente dal 29 maggio 1978, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218~art155 · fonte su Normattiva