Art. 2 iva
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Costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprieta' ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere. Costituiscono inoltre cessioni di beni:
- 1)le vendite con riserva di proprieta';
- 2)le locazioni con clausola di trasferimento della proprieta' vincolante per ambedue le parti;
- 3)i passaggi dal committente al commissionario o dal commissionario al committente di beni venduti e acquistati in esecuzione di contratti di commissione;
- 4)le cessioni gratuite di beni la cui produzione e il cui commercio rientra nell'attivita' propria dell'impresa;
- 5)la destinazione di beni al consumo personale o familiare dell'imprenditore e ad altre finalita' estranee all'esercizio dell'impresa;
- 6)le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da societa' di ogni tipo e oggetto, ad esclusione delle assegnazioni di case di abitazione fatte dalle cooperative edilizie, nonche' le assegnazioni ad associati o partecipanti fatte a qualsiasi titolo da altri enti privati o pubblici diversi dalle societa', compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni di persone o di beni senza personalita' giuridica, che abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali o agricole. In deroga alle disposizioni dei commi precedenti non sono considerati cessioni di beni:
- a)le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro compresi le valute estere e i crediti in valute estere; valori bollati e postali e marche assicurative; azioni, obbligazioni e altri titoli non rappresentativi di merci; quote sociali o associative; aziende, compresi i complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa gestiti distintamente e con contabilita' separata; terreni, comprese le aree edificabili, e le relative pertinenze e scorte incluse nella cessione; giornali quotidiani;
- b)le cessioni fatte a titolo di sconto, abbuono o premio;
- c)le cessioni di campioni gratuiti appositamente contrassegnati;
- d)le cessioni di cui al n. 4) fatte ad enti pubblici e quelle fatte ad associazioni riconosciute o a fondazioni aventi esclusivamente finalita' di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio e ricerca scientifica;
- e)le cessioni di cui al n. 4) fatte a favore delle popolazioni colpite da calamita' naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996;
- f)i conferimenti nelle societa' ed enti di cui al n. 6) ed i passaggi di beni in dipendenza di fusioni o trasformazioni.
Testo vigente dal 11 novembre 1972 al 29 dicembre 1974 · versione 0 su Normattiva