Art. 2 iva

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Costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprieta' ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere. Costituiscono inoltre cessioni di beni:

  • 1)le vendite con riserva di proprieta';
  • 2)le locazioni con clausola di trasferimento della proprieta' vincolante per ambedue le parti;
  • 3)i passaggi dal committente al commissionario o dal commissionario al committente di beni venduti e acquistati in esecuzione di contratti di commissione;
  • 4)le cessioni gratuite di beni la cui produzione e il cui commercio rientra nell'attivita' propria dell'impresa;
  • 5)la destinazione di beni al consumo personale o familiare dell'imprenditore e ad altre finalita' estranee all'esercizio dell'impresa ((anche se determinata da cessazione dell'attivita'));5
  • 6)le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da societa' di ogni tipo e oggetto, ((...)), nonche' le assegnazioni ad associati o partecipanti fatte a qualsiasi titolo da altri enti privati o pubblici diversi dalle societa', compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni di persone o di beni senza personalita' giuridica, che abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali o agricole.5 ((In deroga alle disposizioni dei commi precedenti non sono considerate cessioni di beni:
  • a)le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro, comprese le valute estere e i crediti in valute estere; valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari; azioni, obbligazioni e altri titoli non rappresentativi di merci; quote sociali o associative; oro in lingotti, pani, verghe, bottoni, granuli; giornali quotidiani;
  • b)le cessioni che hanno per oggetto aziende, compresi i complessi aziendali relativi a singoli rami della impresa gestiti con contabilita' separata;
  • c)le cessioni che hanno per oggetto terreni, comprese le aree edificabili, nonche' le pertinenze e le scorte cedute contestualmente;
  • d)le cessioni a titolo di sconto o premio previste nelle condizioni generali di vendita o nel contratto originario nonche' quelle pattuite successivamente anche a titolo di abbuono ed eseguite non oltre un anno dalla effettuazione dell'operazione o dell'ultima delle operazioni cui ineriscono; le cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati;
  • e)le cessioni di cui al n. 4) fatte a enti pubblici e quelle fatte ad associazioni riconosciute o a fondazioni aventi esclusivamente finalita' di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica o a favore delle popolazioni colpite da calamita' naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996;
  • f)i conferimenti nelle societa' od enti di cui al n. 6) e i passaggi di beni in dipendenza di fusioni o trasformazioni;
  • g)le assegnazioni di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a norma del regio decreto 29 aprile 1938, n. 1165, recante il testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, e successive modificazioni;
  • h)le cessioni che hanno per oggetto diritti di autore.)) 5
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687

5

Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975.

Testo vigente dal 29 dicembre 1974 al 1 febbraio 1979 · versione 7 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art2 · fonte su Normattiva