Art. 2 iva
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Costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprieta' ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere. Costituiscono inoltre cessioni di beni:
- 1)le vendite con riserva di proprieta';
- 2)le locazioni con clausola di trasferimento della proprieta' vincolante per ambedue le parti;
- 3)i passaggi dal committente al commissionario o dal commissionario al committente di beni venduti e acquistati in esecuzione di contratti di commissione;
- 4)le cessioni gratuite di beni la cui produzione e il cui commercio rientra nell'attivita' propria dell'impresa;
- 5)la destinazione di beni al consumo personale o familiare dell'imprenditore e ad altre finalita' estranee all'esercizio dell'impresa ((anche se determinata da cessazione dell'attivita'));5
- 6)le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da societa' di ogni tipo e oggetto, ((...)), nonche' le assegnazioni ad associati o partecipanti fatte a qualsiasi titolo da altri enti privati o pubblici diversi dalle societa', compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni di persone o di beni senza personalita' giuridica, che abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali o agricole.5 ((In deroga alle disposizioni dei commi precedenti non sono considerate cessioni di beni:
- a)le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro, comprese le valute estere e i crediti in valute estere; valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari; azioni, obbligazioni e altri titoli non rappresentativi di merci; quote sociali o associative; oro in lingotti, pani, verghe, bottoni, granuli; giornali quotidiani;
- b)le cessioni che hanno per oggetto aziende, compresi i complessi aziendali relativi a singoli rami della impresa gestiti con contabilita' separata;
- c)le cessioni che hanno per oggetto terreni, comprese le aree edificabili, nonche' le pertinenze e le scorte cedute contestualmente;
- d)le cessioni a titolo di sconto o premio previste nelle condizioni generali di vendita o nel contratto originario nonche' quelle pattuite successivamente anche a titolo di abbuono ed eseguite non oltre un anno dalla effettuazione dell'operazione o dell'ultima delle operazioni cui ineriscono; le cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati;
- e)le cessioni di cui al n. 4) fatte a enti pubblici e quelle fatte ad associazioni riconosciute o a fondazioni aventi esclusivamente finalita' di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica o a favore delle popolazioni colpite da calamita' naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996;
- f)i conferimenti nelle societa' od enti di cui al n. 6) e i passaggi di beni in dipendenza di fusioni o trasformazioni;
- g)le assegnazioni di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a norma del regio decreto 29 aprile 1938, n. 1165, recante il testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, e successive modificazioni;
- h)le cessioni che hanno per oggetto diritti di autore.)) 5
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687
5Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975.
Testo vigente dal 29 dicembre 1974 al 1 febbraio 1979 · versione 7 su Normattiva