Art. 2 iva
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((Costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprieta' ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere. Costituiscono inoltre cessioni di beni:
- 1)le vendite con riserva di proprieta';
- 2)le locazioni con clausola di trasferimento della proprieta' vincolante per ambedue le parti;
- 3)i passaggi dal committente al commissionario e dal commissionario al committente di beni venduti o acquistati in esecuzione di contratti di commissione;
- 4)le cessioni gratuite di beni la cui produzione e il cui commercio rientra nell'attivita' propria dell'impresa;
- 5)la destinazione di beni al consumo personale e familiare dell'imprenditore e ad altre finalita' estranee all'esercizio dell'impresa, anche se determinata da cessazione dell'attivita', con esclusione degli immobili e degli altri beni iscritti in pubblici registri, acquistati anteriormente al 1 gennaio 1973;
- 6)le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da societa' di ogni tipo e oggetto nonche' le assegnazioni e le analoghe operazioni fatte da altri enti privati o pubblici, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni senza personalita' giuridica. Non sono considerate cessioni di beni:
- a)le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro;
- b)le cessioni che hanno per oggetto aziende, compresi i complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa;
- c)le cessioni che hanno per oggetto terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria a norma delle vigenti disposizioni. Non costituisce utilizzazione edificatoria la costruzione delle opere indicate nell'art. 9 lettera a), della legge 28 gennaio 1977, n. 10;
- d)le cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati;
- e)i conferimenti in societa' e altri enti, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni;
- f)i passaggi di beni in dipendenza di fusioni o trasformazioni di societa' e di analoghe operazioni poste in essere da altri enti;
- g)le assegnazioni di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a norma del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, recante il testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, e successive modificazioni;
- h)le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati dal cedente senza poter detrarre la relativa imposta per effetto del secondo comma dell'art. 19)). 23
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687
5Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975.
D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24
23Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che la presente modifica ha effetto dal 1 aprile 1979.
Testo vigente dal 1 febbraio 1979 al 4 aprile 1979 · versione 27 su Normattiva