Art. 23 iva
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Il contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, in apposito registro. Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo di essa, l'ammontare imponibile dell'operazione o delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata, e la ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 17, del cedente o del prestatore. Se l'altro contraente non e' un'impresa, societa' o ente devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome. Per le fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21 devono essere indicati, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilita' di essa e la relativa norma.
Testo vigente dal 11 novembre 1972 al 21 agosto 1974 · versione 0 su Normattiva