Art. 23 iva
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 marzo 1994 al 24 maggio 1994. Leggi il testo vigente →
Il contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione ((e con riferimento alla data della loro emissione)), in apposito registro. Le fatture di cui al quarto comma, seconda parte, dell'art. 21, devono essere registrate entro il mese di emissione. 57a Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo ((e la data di emissione)) di essa, l'ammontare imponibile dell'operazione o delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata, e la ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 17, del cedente o del prestatore. 57a Se l'altro contraente non e' un'impresa, societa' o ente devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome. Per le fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21 devono essere indicati, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilita' di essa e la relativa norma. Per le fatture di importo inferiore a lire cinquantamila puo' essere annotato, in luogo di ciascuna, un documento riepilogativo sul quale devono essere indicati i numeri delle fatture cui si riferisce, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata. 20
Gli interventi su questo articolo(5)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 6 luglio 1974, n. 260, convertito con modificazioni dalla L. 14 agosto 1974, n. 354
3con decorrenza dal 1 novembre 1974
Il D.L. 6 luglio 1974, n. 260, convertito con modificazioni dalla L. 14 agosto 1974, n. 354, ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che le modifiche al presente articolo si applicano a decorrere dal 1 novembre 1974.
D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687
5Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, ha disposto (con l'art. 3) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975.
D.M. 11 agosto 1975
8aIl D.M. 11 agosto 1975 (in G.U. 22/08/1975, n. 223) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le registrazioni di cui agli articoli 23, 24, 25 e 39 secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, qualora il contribuente utilizzi direttamente macchine elettrocontabili ovvero si avvalga, per la elaborazione dei dati, di centri elettrocontabili gestiti da terzi, possono essere eseguite entro sessanta giorni dalla data di effettuazione delle operazioni, fermo restando l'obbligo di tener conto, nelle dichiarazioni previste dagli articoli 27 e seguenti del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633, di tutte le operazioni soggette a registrazione nel periodo cui le dichiarazioni si riferiscono".
D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24
20Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.
con decorrenza dal 1 gennaio 1994
Il D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133, ha disposto (con l'art. 3 comma 3) che "La disposizione del comma 1, lettera d), numero 3), si applica a decorrere dal 1 gennaio 1994; le altre disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1 aprile 1994".
Testo vigente dal 1 marzo 1994 al 24 maggio 1994 · versione 83 su Normattiva