Art. 37 iva

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 agosto 1997 al 22 settembre 1998. Leggi il testo vigente →

((Le dichiarazioni previste dal presente decreto devono essere sottoscritte, a pena di nullita', dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. La nullita' e' sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto territorialmente competente.)) Le dichiarazioni sono presentate all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, il quale, anche se non richiesto, deve rilasciare ricevuta. ((La dichiarazione annuale dei contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare agli effetti della imposizione sui redditi deve essere presentata a norma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.)) Le dichiarazioni possono anche essere spedite all'ufficio a mezzo di lettera raccomandata e si considerano presentate nel giorno in cui sono consegnate all'ufficio postale, che deve apporre il timbro a calendario anche sulla dichiarazione. La prova della presentazione della dichiarazione che dai protocolli, registri ed atti dell'ufficio non risulti pervenuta non puo' essere data che mediante la ricevuta dell'ufficio o la ricevuta della raccomandata. Le dichiarazioni presentate entro trenta giorni dalla scadenza del termine sono valide, salvo quanto stabilito nel primo comma dell'art. 43 e nel primo comma dell'art. 48. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a trenta giorni si considerano omesse a tutti gli effetti, ma costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta che ne risulta dovuta. 20

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24

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Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che "Le integrazioni e correzioni apportate agli articoli 4, 6, 25, ultimo comma, 37, 53 e 58, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonche' al n. 6) della parte terza della tabella A e al n. 6) della tabella B allegate al decreto stesso, si applicano dal 1 gennaio 1973. Resta tuttavia ferma, per i soggetti indicati nel quarto comma dell'art. 4, la non imponibilita': 1) delle operazioni effettuate senza distinta organizzazione fino al 31 dicembre 1974; 2) delle cessioni e prestazioni fatte ai propri soci, associati o partecipanti, verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, fino al 31 marzo 1979; 3) delle operazioni relative alle attivita' indicate alle lettere d) e g) del quinto comma dell'art. 4 effettuate fino al 31 marzo 1979. I mutui per l'acquisto di abitazioni e i prestiti concessi da enti o casse di previdenza ai propri iscritti si intendono compresi nella esenzione gia' prevista dall'art. 10, n. 18), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".

Testo vigente dal 12 agosto 1997 al 22 settembre 1998 · versione 104 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art37 · fonte su Normattiva