Art. 5 iva

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Si considerano effettuate nell'esercizio di arti e professioni le prestazioni di servizi rese da persone fisiche che svolgono per professione abituale, ancorche' non esclusiva, qualsiasi attivita' di lavoro autonomo, sempre che la prestazione rientri nell'attivita' esercitata, nonche' quelle rese dalle societa' e associazioni indicate nel quarto comma dell'art. 4. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 6 LUGLIO 1974, N. 260, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA l. 14 AGOSTO 1974, N. 354)).

Testo vigente dal 10 luglio 1974 al 29 dicembre 1974 · versione 4 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art5 · fonte su Normattiva