Art. 61 iva
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((Le pene pecuniarie e le soprattasse irrogate dagli uffici dell'imposta sul valore aggiunto devono essere pagate nei modi indicati nel quarto comma dell'art. 38, entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di rettifica o di accertamento con il quale sono state irrogate o del separato avviso di cui al terzo comma dell'art. 58. Se e' proposto ricorso contro la rettifica o l'accertamento o contro il separato provvedimento di irrogazione, il pagamento deve essere eseguito entro sessanta giorni dalla notificazione della decisione della commissione centrale o della sentenza della corte d'appello o dell'ultima decisione non impugnata. In caso di ritardo nel pagamento si applicano gli interessi calcolati al saggio indicato nell'art. 38-bis, con decorrenza dal sessantesimo giorno successivo alla notificazione dell'avviso o della sentenza o decisione definitiva)). 20
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24
20Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.
Testo vigente dal 1 febbraio 1979 al 1 aprile 1998 · versione 27 su Normattiva