Art. 70 iva
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L'imposta relativa alle importazioni e' accertata, liquidata e riscossa per ciascuna operazione. Si applicano per quanto concerne le controversie e le sanzioni, le disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine. Per le importazioni effettuate senza pagamento di imposta, di cui alla lettera c) dell'art. 8, all'importatore che attesti falsamente di trovarsi nelle condizioni richieste per fruire del trattamento ivi previsto o ne benefici oltre i limiti consentiti si applica la pena pecuniaria di cui al terzo comma dell'art. 46, salvo che il fatto costituisca reato a norma della legge doganale. 36 L'imposta dovuta per l'introduzione dei beni nello Stato tramite il servizio postale deve essere assolta secondo le modalita' stabilite con apposito decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. 27 L'imposta assolta per l'importazione di beni da parte di enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'articolo 4, quarto comma, puo' essere richiesta a rimborso secondo modalita' e termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, se i beni sono spediti o trasportati in altro Stato membro della Comunita' economica europea. Il rimborso e' eseguito a condizione che venga fornita la prova che l'acquisizione intracomunitaria di detti beni e' stata assoggettata all'imposta nello Stato membro di destinazione. Per l'importazione di materiale d'oro, nonche' dei prodotti semilavorati ((, come definiti nell'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150,)) di purezza pari o superiore a 325 millesimi da parte di soggetti passivi nel territorio dello Stato l'imposta, accertata e liquidata nella dichiarazione doganale, in base ad attestazione resa in tale sede, e' assolta a norma delle disposizioni di cui al titolo II; a tal fine il documento doganale deve essere annotato, con riferimento al mese di rilascio del documento stesso, nei registri di cui agli articoli 23 o 24 nonche', agli effetti della detrazione, nel registro di cui all'articolo 25. Alle importazioni di beni indicati nel settimo e nell'ottavo comma dell'articolo 74, concernente disposizioni relative a particolari settori, si applicano le disposizioni di cui al comma precedente.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897
27Il D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897, ha disposto (con l'art. 45, comma 2) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 gennaio 1981.
D.L. 29 dicembre 1983, n.746 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 1984, n.17
36Il D.L. 29 dicembre 1983, n.746 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 1984, n.17 ha disposto (con l'art. 3 comma 3) che "Sono altresi' abrogate le disposizioni di cui al quarto comma del successivo articolo 46 e quelle, relative alla falsa attestazione, di cui al secondo comma dell'articolo 70 del suddetto decreto."
Testo vigente dal 17 gennaio 2025 al 10 luglio 2025 · versione 269 su Normattiva