Art. 70 iva
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ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GENNAIO 2026, N. 10
Testo vigente dal 1 gennaio 2027, tuttora in vigore · versione 285 su Normattiva
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Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
10 versioni dal 1972
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Sanzioni amministrative - In genere - Principio di proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità dell'illecito - Applicabilità alla generalità delle sanzioni amministrative - Estensione anche a quelle tributarie (nel caso di specie: illegittimità costituzionale in parte qua della disposizione che prevede, in caso di mancato pagamento dell'IVA relativa alle importazioni, la confisca doganale obbligatoria, senza possibilità di evitarla laddove l'obbligato provvede al pagamento integrale dell'importo, delle sanzioni amministrative pecuniarie e degli accessori, compresi gli interessi). (Classif. 232001).
Il principio della proporzionalità è applicabile alla generalità delle sanzioni amministrative, ma riguarda anche le sanzioni tributarie. Anche per queste sanzioni si presenta quindi l’esigenza che non venga manifestamente meno quel rapporto di congruità tra la sanzione e la gravità dell’illecito che discende, in particolare, dall’art. 3, primo comma, Cost., e che deriva, altresì, dagli obblighi unionali cui l’Italia è vincolata ai sensi degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., e in particolare dall’art. 49, par. 3, CDFUE. (Precedenti: S. 7/2025 - mass. 46664; S. 46/2023 - mass. 45419; S. 266/2022 - mass. 45250; S. 95/2022 - mass. 44714; S. 112/2019 - mass. 42628).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost. e dell’art. 49 CDFUE, l’art. 70, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione agli artt. 282 e 301 del d.P.R. n. 43 del 1973, nella parte in cui, nello stabilire che «[s]i applicano per quanto concerne le controversie e le sanzioni, le disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine», non prevede che, in caso di applicazione della confisca ex art. 301 del d.P.R. n. 43 del 1973, le cose che costituiscono oggetto della violazione non sono confiscate se l’obbligato provvede al pagamento integrale dell’importo evaso, degli accessori, comprensivi degli interessi, e della sanzione pecuniaria. Il sistema normativo censurato dalle sez. unite civili della Cassazione – che, nonostante l’intero d.P.R. n. 43 del 1973 sia stato abrogato dal d.lgs. n. 141 del 2024, il quale ha disposto l’approvazione delle disposizioni nazionali complementari al CDU, codice doganale unionale, continua ad applicarsi al caso di specie, in quanto la novella non opera retroattivamente per quanto riguarda il regime sanzionatorio – si presenta disallineato rispetto alla prospettiva, perseguita dal legislatore attraverso una serie di interventi, di assicurare una maggiore proporzionalità delle sanzioni previste dall’ordinamento tributario italiano. L’art. 70, primo comma, del d.lgs. n. 633 del 1972, infatti, richiamando il trattamento sanzionatorio delle disposizioni delle leggi doganali, comporta l’applicazione, ratione temporis, dell’art. 301 del d.P.R. n. 43 del 1973, che prevede una confisca che non estingue l’obbligazione tributaria e che si aggiunge al pagamento della sanzione pecuniaria per una condotta avente natura di illecito penale o amministrativo a seconda che tale importo sia o meno superiore a euro 10.000. In tal modo si determina un cumulo sanzionatorio che non ha eguali non solo rispetto al regime dell’IVA interna, ma nemmeno in riferimento a quello dei più tradizionali diritti di confine, i dazi. In questa prospettiva – e considerando che, sebbene ora esplicitamente qualificata dal legislatore come diritto di confine, l’IVA all'importazione ha una natura radicalmente diversa dai dazi doganali –, occorre considerare che la confisca obbligatoria prevista dall’art. 301 del d.P.R. n. 43 del 1973 è qualificata, nella rubrica dell’articolo, quale «misura di sicurezza», e la sua finalità non è ripristinatoria dello status quo ante, ma riveste carattere punitivo, secondo i principi declinati nelle sentenze. Tanto chiarito, va considerato che l’illegittimità costituzionale della norma censurata non si prefigura in forza di una sproporzione intrinseca o “cardinale”, quanto, invece, per un cumulo sanzionatorio che si rivela viziato per sproporzione relativa, o “ordinale”, nel confronto sia con l’art. 124 CDU, sia con la disciplina dell’omesso versamento dell’IVA interna. Se l’apprensione del bene trova giustificazione nella finalità di garanzia della confisca in questione, fin tanto che il contribuente non provveda al pagamento di quanto dovuto, la reductio ad legitimitatem passa attraverso la valorizzazione della condotta dell’autore del fatto illecito – che si traduce nella corresponsione del tributo evaso, degli accessori, comprensivi degli interessi, nonché della sanzione pecuniaria – che permette di raggiungere una soluzione costituzionalmente adeguata).
Riguarda ancheart. 282 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.art. 301 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Una declaratoria di illegittimità costituzionale rimuove la norma con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima della pronuncia, se non esauriti.
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 70, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), in relazione agli artt. 282 e 301 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), nella parte in cui,…
ECLI:IT:COST:2025:93 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 67
dell'imposta all'importazione (articolo 70 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; articolo 3, comma 10, legge 17 gennaio 2000, n. 7) 1. L'imposta relativa alle importazioni e' accertata, liquidata e riscossa per ciascuna operazione. Si…
Art. 3 — Artt. 3 e 17 commi 5 e 6, D.L. n. 331/93 - Art. 6 D.L.C.P.S. 25 novembre 1947, n. 1285 - Art. 2 D.L. 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1350 - Art. 79 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato dall'art. 3-quinquies D.L. 6 luglio 1974, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1974, n. 346). Accertamento, liquidazione e pagamento
Il prodotto da sottoporre ad accisa deve essere accertato per quantita' e qualita'. La classificazione dei prodotti soggetti ad accisa e' quella stabilita dalla tariffa doganale della Comunita' europea con riferimento ai capitoli ed ai codici della nomenclatura…
Art. 61 — (Artt. 29 e 32 D.L. n. 331/1993) Disposizioni generali
… quelle previste dai titoli I e II e dall'imposta di fabbricazione sui fiammiferi, si applicano con le seguenti modalita': a) l'imposta e' dovuta sui prodotti immessi in consumo nel mercato interno ed e' esigibile con l'aliquota vigente alla data in cui viene effettuata…
Art. 17 — Irrogazione immediata
In deroga alle previsioni dell'articolo 16, le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono sono irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo…
Art. note-all'art.-1
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della…
Art. 62-quater.1 — Imposta di consumo sui prodotti che contengono nicotina
… dell'organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo, sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari a 22 euro per chilogrammo, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 …
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art70 · fonte su Normattiva