Art. 70 iva

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 dicembre 1974 al 31 dicembre 1980. Leggi il testo vigente →

L'imposta relativa alle importazioni e' accertata, liquidata e riscossa per ciascuna operazione. ((L'imposta dovuta per l'introduzione dei beni nello Stato tramite il servizio postale deve essere assolta secondo le modalita' stabilite con apposito decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni)). Si applicano, anche per quanto concerne le controversie e le sanzioni, le disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine. 5

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687

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Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, ha disposto (con l'art. 3) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975.

Testo vigente dal 29 dicembre 1974 al 31 dicembre 1980 · versione 7 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art70 · fonte su Normattiva