Art. 9 iva
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 novembre 1972 al 29 dicembre 1974. Leggi il testo vigente →
Costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali:
- 1)i trasporti internazionali di persone o di cose, considerando tali quelli eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto;
- 2)i trasporti relativi a beni in esportazione eseguiti nel territorio dello Stato;
- 3)i noleggi e le locazioni di navi, aeromobili, autoveicoli, vagoni ferroviari, containers e cabine-letto, adibiti ai trasporti di cui ai numeri precedenti;
- 4)i servizi di spedizione relativi ai trasporti di cui ai numeri precedenti e i servizi relativi alle operazioni doganali;
- 5)i servizi di carico, scarico, trasbordo, manutenzione, stivaggio, disistivaggio, pesatura, misurazione, controllo, refrigerazione, magazzinaggio, deposito, custodia e simili, relativi a beni in importazione o in esportazione;
- 6)i servizi portuali, aeroportuali ed autoportuali;
- 7)i servizi di intermediazione relativi a beni in importazione o in esportazione, a trasporti internazionali di persone, ad attivita' turistiche internazionali ed ai noleggi e locazioni di cui al n. 3);
- 8)i servizi relativi a beni in transito doganale;
- 9)i trattamenti di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1969, n. 1133, eseguiti per conto di soggetti residenti all'estero su beni di provenienza estera non importati definitivamente;
- 10)i servizi relativi alle telecomunicazioni internazionali, con esclusione delle comunicazioni telefoniche in partenza dallo Stato. Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte ai soggetti che esercitano i servizi indicati nel comma precedente si applicano, quando ne ricorrano le condizioni, le disposizioni del terzo comma dell'art. 8.
Testo vigente dal 11 novembre 1972 al 29 dicembre 1974 · versione 0 su Normattiva