Art. 9 iva
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 dicembre 1974 al 1 febbraio 1979. Leggi il testo vigente →
Costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali:
- 1)i trasporti internazionali di persone o di cose, considerando tali quelli eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto; ((1-bis) il transito in trafori e tratte autostradali internazionali));
- 2)((i trasporti nel territorio dello Stato relativi a beni in esportazione o in transito nonche' quelli relativi a beni in importazione dichiarati in dogana franco destino e quelli relativi a beni in importazione eseguiti per conto di committenti esteri));
- 3)i noleggi e le locazioni di navi, aeromobili, autoveicoli, vagoni ferroviari, containers e cabine-letto, adibiti ai trasporti di cui ai numeri precedenti;
- 4)i servizi di spedizione relativi ai trasporti di cui ai numeri precedenti e i servizi relativi alle operazioni doganali;
- 5)i servizi di carico, scarico, trasbordo, manutenzione, stivaggio, disistivaggio, pesatura, misurazione, controllo, refrigerazione, magazzinaggio, deposito, custodia e simili (( relativi ai beni di cui al punto 2))), ((...)); (( 6) i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto; nonche' quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari));
- 7)i servizi di intermediazione relativi a beni in importazione o in esportazione ((o in transito)), a trasporti internazionali di persone ((o di beni)), ad attivita' turistiche internazionali ed ai noleggi e locazioni di cui al n. 3); (( 8) le manipolazioni usuali eseguite nei depositi doganali a norma dell'art. 152, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43)); (( 9) i trattamenti di cui all'art. 176 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, eseguiti per conto di committenti residenti all'estero su beni di provenienza estera non ancora definitivamente importati, nonche' su beni nazionali o nazionalizzati destinati ad essere esportati));
- 10)i servizi relativi alle telecomunicazioni internazionali, con esclusione delle comunicazioni telefoniche in partenza dallo Stato. Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte ai soggetti che esercitano i servizi indicati nel comma precedente si applicano, quando ne ricorrano le condizioni, le disposizioni del terzo comma dell'art. 8.5
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687
5Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975.
Testo vigente dal 29 dicembre 1974 al 1 febbraio 1979 · versione 7 su Normattiva