Art. 9 iva
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Costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali:
- 1)i trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto;
- 2)i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonche' i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono assoggettati all'imposta a norma del primo comma dell'art. 69;
- 3)i noleggi e le locazioni di navi, aeromobili, autoveicoli, vagoni ferroviari, cabine-letto, containers e carrelli, adibiti ai trasporti di cui al precedente n. 1), ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione nonche' a quelli relativi a beni in importazione sempreche' i corrispettivi dei noleggi e delle locazioni siano assoggettati all'imposta a norma del primo comma dell'art. 69;
- 4)i servizi di spedizione relativi ai trasporti di cui al precedente n. 1), ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione nonche' ai trasporti di beni in importazione sempreche' i corrispettivi dei servizi di spedizione siano assoggettati all'imposta a norma del primo comma dell'art. 69; i servizi relativi alle operazioni doganali;
- 5)i servizi di carico, scarico, trasbordo, manutenzione, stivaggio, disistivaggio, pesatura, misurazione, controllo, refrigerazione, magazzinaggio, deposito, custodia e simili, relativi ai beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea ovvero relativi a beni in importazione sempreche' i corrispettivi dei servizi stessi siano assoggettati ad imposta a norma del primo comma dell'art. 69;
- 6)i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, nonche' quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari;
- 7)i servizi di intermediazione relativi a beni in importazione, in esportazione o in transito, a trasporti internazionali di persone o di beni, ai noleggi e alle locazioni di cui al n. 3); le cessioni di licenze all'esportazione; 29
- 7-bis)i servizi di intermediazione resi in nome e per conto di agenzie di viaggio di cui all'articolo 74-ter, relativi a prestazioni eseguite fuori del territorio degli Stati membri della Comunita' economica europea.
- 8)le manipolazioni usuali eseguite nei depositi doganali a norma dell'art. 152, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.
- 9)i trattamenti di cui all'art. 176 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, eseguiti su beni di provenienza estera non ancora definitivamente importati, nonche' su beni nazionali nazionalizzati o comunitari destinati ad essere esportati da o per conto del prestatore del servizio o del committente non residente nel territorio dello Stato;
- 10)NUMERO ABROGATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 1996, N.669, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 FEBBRAIO 1997, N. 30;
- 11)((NUMERO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2002, N. 289));
- 12)le operazioni di cui ai numeri da 1) a 4) dell'art. 10, effettuate nei confronti di soggetti residenti fuori dalla Comunita' economica europea o relative a beni destinati ad essere esportati fuori dalla Comunita' stessa. Le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 7 e quelle del secondo e terzo comma dell'art. 8 si applicano, con riferimento all'ammontare complessivo dei corrispettivi delle operazioni indicate nel precedente comma, anche per gli acquisti di beni, diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e di servizi fatti dai soggetti che effettuano le operazioni stesse nell'esercizio dell'attivita' propria dell'impresa. 20 21 27
Gli interventi su questo articolo(4)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24
20Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.
D.P.R. 29 gennaio 1979 n. 24, come modificato dal D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94
21Il D.P.R. 29 gennaio 1979 n. 24, come modificato dal D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94, ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che le modifiche quelle apportate agli articoli 5, 9, limitatamente alle attivita' turistiche internazionali, 34, per la parte concernente il limite del volume d'affari delle imprese agricole minori, 36 e 74-ter dello stesso decreto hanno effetto dal 1 gennaio 1980. Il D.P.R. 31 marzo 1979, n.94 ha disposto, inoltre, (con l'art. 10, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 aprile 1979.
D.P.R. 30 dicembre 1980, n.897
27Il D.P.R. 30 dicembre 1980, n.897 ha disposto (con l'art. 45, comma 2) che la presente modifica all'articolo ha effetto dal 1 gennaio 1981.
D.P.R. 30 dicembre 1981, n.793
29Il D.P.R. 30 dicembre 1981, n.793, ha disposto (con l'art. 27, comma 2) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.
Testo vigente dal 1 gennaio 2003 al 20 febbraio 2010 · versione 139 su Normattiva