Art. 9 iva

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 febbraio 1979 al 4 aprile 1979. Leggi il testo vigente →

((Costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali:

  • 1)i trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto;
  • 2)i trasporti relativi a beni in esportazione o in transito nonche' quelli relativi a beni in importazione temporanea o dichiarati in dogana franco destino;
  • 3)i noleggi e le locazioni di navi, aeromobili, autoveicoli, vagoni ferroviari, cabine-letto, containers e carrelli, adibiti ai trasporti di cui ai numeri precedenti;
  • 4)i servizi di spedizione relativi ai trasporti di cui ai numeri precedenti e i servizi relativi alle operazioni doganali;
  • 5)i servizi di carico, scarico, trasbordo, manutenzione, stivaggio, disistivaggio, pesatura, misurazione, controllo, refrigerazione, magazzinaggio, deposito, custodia e simili, relativi ai beni di cui al n. 2);
  • 6)i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, nonche' quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari;
  • 7)i servizi di intermediazione relativi a beni in importazione, in esportazione o in transito, a trasporti internazionali di persone o di beni, ai noleggi e alle locazioni di cui al n. 3);
  • 8)le manipolazioni usuali eseguite nei depositi doganali a norma dell'art. 152, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.
  • 9)i trattamenti di cui all'art. 176 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, eseguiti su beni di provenienza estera non ancora definitivamente importati, nonche' su beni nazionali o nazionalizzati destinati ad essere esportati da o per conto del prestatore del servizio o del committente non residente nel territorio dello Stato;
  • 10)i servizi relativi alle telecomunicazioni internazionali, con esclusione delle comunicazioni telefoniche in partenza dallo Stato;
  • 11)il transito nei trafori internazionali;
  • 12)le operazioni di cui ai numeri da 1) a 4) dell'art. 10, effettuate nei confronti di soggetti residenti fuori dalla Comunita' economica europea o relative a beni destinati ad essere esportati fuori dalla Comunita' stessa. Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte ai soggetti che esercitano i servizi indicati nel comma precedente si applicano, quando ne ricorrano le condizioni, le disposizioni del primo comma, lettera c) e del secondo comma dell'art. 8)). 20
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24

20

Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.

Testo vigente dal 1 febbraio 1979 al 4 aprile 1979 · versione 27 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art9 · fonte su Normattiva