Art. 180

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Nei casi in cui non sia applicabile, per le limitazioni previste dall'art. 2, secondo comma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222, il beneficio dell'assunzione obbligatoria nelle imprese private, l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro e' autorizzata a concedere, ove sussistano condizioni di accertato bisogno, un assegno mensile di incollocabilita' non superiore a lire quindicimila, per tutta la durata di dette limitazioni e condizioni. Le modalita' per l'erogazione di tale assegno sono deliberate dall'Associazione di cui sopra ed approvate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Testo vigente dal 13 ottobre 1965 al 1 giugno 1976 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art180 · fonte su Normattiva