Art. 180

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Nei casi in cui non sia applicabile, per le limitazioni previste dall'art. 2, secondo comma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222, il beneficio dell'assunzione obbligatoria nelle imprese private, l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro e' autorizzata a concedere, ove sussistano condizioni di accertato bisogno, un assegno mensile di incollocabilita' non superiore a lire quindicimila, per tutta la durata di dette limitazioni e condizioni. 9 22a Le modalita' per l'erogazione di tale assegno sono deliberate dall'Associazione di cui sopra ed approvate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 5 maggio 1976, n. 248

9

La L. 5 maggio 1976, n. 248 ha disposto (con l'art. 10) che "L'assegno di incollocabilita' di cui all'articolo 180 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e' corrisposto in misura di lire 50 mila. L'importo di tale assegno puo' essere rideterminato solo in aumento con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il comitato centrale dell'ANMIL, con scadenza triennale dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini del diritto all'assegno in questione, gli interessati debbono provare di essere in possesso dei seguenti requisiti: 1) riduzione della capacita' lavorativa non inferiore al 34 per cento; 2) eta' non superiore ai limiti previsti per l'ammissione al beneficio dell'assunzione obbligatoria al lavoro (55 anni per uomini e donne); 3) non applicabilita', nei loro confronti, del beneficio dell'assunzione obbligatoria per le limitazioni previste dall'articolo 1, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 432. L'onere derivante dall'aumento dell'assegno e' a totale carico dell'ANMIL, che vi provvede con le normali disponibilita' di bilancio."

Decreto 15 dicembre 1982

22a

con decorrenza dal 1 gennaio 1983

Il Decreto 15 dicembre 1982 (in G.U. 20/12/1982, n. 348) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1983, la misura mensile dell'assegno di incollocabilita' di cui all'art. 180 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'articolo 10 della legge 5 maggio 1976, n. 248, e' stabilita in L. 150.000".

Testo vigente dal 4 gennaio 1983 al 29 giugno 1986 · versione 22 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art180 · fonte su Normattiva