Art. 235

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Con decorrenza dal 1 luglio 1965 agli invalidi per infortuni sul lavoro in agricoltura, gia' indennizzati in capitale ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, o in rendita vitalizia costituita a norma dell'art. 111 del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889, per l'esecuzione del predetto decreto luogotenenziale, sono concessi i seguenti assegni continuativi mensili: con grado di inabilita' dal cinquanta al settantanove per cento, se titolari di rendita vitalizia, lire cinquemila; con grado di inabilita' dal sessanta al settantanove per cento, se liquidati in capitale, lire cinquemila; con grado di inabilita' dall'ottanta all'ottantanove per cento, lire tredicimila; con grado di inabilita' dal novanta al cento per cento, lire diciottomila; con grado di inabilita' cento per cento, nei casi nei quali sia indispensabile un'assistenza personale continuativa a norma dell'art. 218, lire diciottomila piu' lire trentamila quale assegno per detta assistenza personale continuativa. Gli assegni di cui ai precedente comma sostituiscono e assorbono fino a concorrenza dei loro importi ogni altro assegno mensile corrisposto anche sotto diversa denominazione dall'Istituto assicuratore.

Testo vigente dal 13 ottobre 1965 al 12 aprile 1968 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art235 · fonte su Normattiva